Credito d’imposta 2018 per le imprese culturali

Redazione - Dichiarazione dei redditi

Credito d'imposta imprese culturali introdotto con la Legge di Bilancio 2018. Vediamo nel dettaglio cos'è, come funziona e per quali spese è riconosciuto.

Credito d'imposta 2018 per le imprese culturali

Credito d’imposta imprese culturali 2018: di seguito tutte le istruzioni su come funziona l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.

I commi dal 57 al 60 del testo di Legge di Bilancio 2018 introducono uno specifico credito d’imposta per le attività culturali e creative delle imprese culturali, definendo non solo per quali spese spetta ma anche quali sono i requisiti per beneficiare dell’incentivo.

Il credito d’imposta 2018 per le imprese culturali spetta nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione ad attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Le spese per le quali sarà riconosciuto il credito d’imposta verranno definite con apposito decreto del Ministero dei Beni Culturali di concerto con il MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli, vediamo di seguito chi può richiedere il credito d’imposta del 30% per le imprese culturali nel 2018 e tutti i dettagli sulle attività culturali e creative ammesse.

Credito d’imposta 2018 per le imprese culturali

Il credito d’imposta per le imprese culturali e creative introdotto con la Legge di Bilancio 2018 sarà pari ad un importo del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Rimandando ad appositi decreti ministeriali per l’attuazione della misura, il comma 57, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 fornisce una chiara definizione di impresa culturale e creativa e quindi dei requisiti per poter beneficiare del credito d’imposta del 30%:

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale è necessario attendere le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

Costi ammessi al credito d’imposta del 30% nel 2018

Il credito d’imposta 2018 per le imprese culturali e creative sarà riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 500 mila euro per il 2018 e di un milione di euro per il 2019 e il 2020.

Tutti i dettagli sulle spese ammesse al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 dovranno essere forniti con decreto dal Ministero dei Beni Culturali e dal MEF.

Al momento le uniche indicazioni disponibili sono quelle previste dallo stesso testo di Legge di Bilancio 2018 che, come sopra richiamato, attribuisce il credito d’imposta nella misura del 30% ai costi sostenuti in relazione ad attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Modalità di utilizzo e aspetti fiscali

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

A fini fiscali l’importo riconosciuto:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • non concorre al valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi).

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