Atti societari: torna la competenza esclusiva dei notai

Redazione - Diritto societario

Atti societari di competenza esclusiva dei notai: un emendamento in Legge di Bilancio 2018 elimina la possibilità sottoscrizione da parte di intermediari abilitati inserita con il DL fiscale 148/2017.

Atti societari: torna la competenza esclusiva dei notai

Atti societari di competenza esclusiva dei notai: un inaspettato dietrofront in Legge di Bilancio 2018 smentisce e cancella una delle novità introdotte con il DL fiscale 148/2017.

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 36 della Legge n. 133/2008, con il quale era stata introdotta la possibilità per le imprese di redigere atti societari di natura fiscale con firma digitale, previa sottoscrizione da parte del commercialista o di altro intermediario abilitato.

Nello specifico, la stipula di atti societari senza notaio introduceva la possibilità di utilizzo della firma digitale per tutti gli atti di natura fiscale previsti dagli articoli 230-bis, 2498, 2506 e 2556 del Codice Civile.

Un emendamento in Legge di Bilancio 2018 cambia le carte in tavola: torna la competenza esclusiva del notaio per la stipula degli atti societari, seppur con alcune importanti novità.

Atti societari: torna la competenza esclusiva dei notai

Un cambio di rotta che obbliga nuovamente a passare dal notaio per la stipula di atti societari e che smentisce l’intento previsto dal DL fiscale 148/2017 di alleggerire i costi economici per le imprese.

La novità, introdotta con un emendamento in Legge di Bilancio 2018, è balzata immediatamente agli occhi degli intermediari, tra cui i commercialisti, ai quali veniva inoltre data una nuova opportunità in merito ai servizi professionali da fornire ai clienti.

Il DL 148/2017 convertito in Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’articolo 36 del DL 112/2008, prevedendo la possibilità di utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione degli atti di natura fiscale delle imprese familiari, di trasformazione e scissione delle società e per i contratti di trasferimento di proprietà o di godimento delle imprese registrate.

Per tali atti societari viene di fatto previsto che non è più necessaria l’apposizione dell’autentica da parte del notaio, ma soltanto la sottoscrizione con firma digitale da parte di uno degli intermediari abilitati, tra cui gli iscritti all’Albo dei commercialisti.

Una mossa volta a raggiungere il duplice obiettivo di semplificazione e risparmio per le imprese che, tuttavia, ha avuto vita breve: con uno degli emendamenti in Legge di Bilancio 2018 viene di fatto “blindata” la competenza esclusiva dei notai.

Obbligo di firma del notaio per tutti gli atti societari

Il Legislatore ha ben pensato di tornare sui suoi passi, ripristinando la competenza esclusiva dei notai per la stipula degli atti societari.

Nel dettaglio, l’emendamento alla Legge di Bilancio 2018 approvato in Commissione alla Camera ed a pieno titolo nel nuovo testo che sarà discusso e approvato in Aula, introduce l’art. 12-bis, nel quale è previsto che:

All’articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1, e 2556, comma 2, del codice civile».

In sostanza viene ripristinato l’obbligo di stipula con atto pubblico anche per gli atti societari di natura fiscale; resta la possibilità di firmare digitalmente, ma sarà necessaria l’apposizione dell’autentica del notaio al fine dell’iscrizione nel registro delle imprese.

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