Rischio discrezionalità sul titolare effettivo

Salvatore Cuomo - Diritto societario

Spirato il termine per la comunicazione del titolare effettivo, potrebbe essere Unioncamere a dettare una univoca linea di comportamento ispirata al “prudente apprezzamento” di cui alla recente nota del MIMIT.

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo

Titolare effettivo, si attende una soluzione condivisa sul regime sanzionatorio da adottare dopo la scadenza dell’11 aprile 2024.

Il 9 aprile sono state pubblicate le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con il quale la Sezione Quarta si è pronunciata sui ricorsi presentati da più parti avverso la legittimità delle norme riguardanti la comunicazione dei dati riguardanti la effettiva titolarità dei soggetti.

Ricordiamo che detti dati devono alimentare appositi registri tenuti dalle Camere di Commercio locali che potranno essere consultati, tra i vari aventi titolo, dai soggetti tenuti per obbligo di legge alla cosiddetta “adeguata verifica della clientela”, si pensi ai soggetti tenuti alla identificazione quali, a mero esempio:

  • le banche;
  • le imprese fiduciarie;
  • le compagnie assicurative;
  • i compro oro;
  • i notai;
  • gli avvocati;
  • le professioni contabili.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela nell’ambito delle attività professionali può sorgere principalmente in due casi:

  • nel momento in cui si instaura un rapporto continuativo a seguito del conferito un incarico professionale, il caso tipico delle consulenze contabili;
  • nel caso di una operazione “occasionale” che comporta la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, si pensi ad una consulenza di un legale su una compravendita di un bene, mobile od immobile non influenza l’adempimento.

Tornando alla questione in titolo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato l’11 Aprile scorso una nota indirizzata alle Camere di Commercio nella quel prendendo atto delle pronunce del Tar sopra citate confermava la ripresa del countdown dei 60 giorni fermato dalla sospensione disposta dal TAR nel dicembre scorso, a 3 giorni dal decorso dei 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 29 settembre 2023.

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Titolare effettivo: rischio gabbie “sanzionatorie” dopo la scadenza della comunicazione

La nota MIMIT è stata inviata alle CCIAA il giorno stesso dello spirare dei 60 giorni appena citati, ma non è tanto su questo che volevo soffermare quanto sul seguito della comunicazione:

“Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento.”

La più nobile delle intenzioni, il volersi ispirare ed invitare i soggetti demandati al controllo al “buon senso”, ha in effetti partorito un rischioso precedente che lascia alla discrezionalità della singola CCIAA l’applicazione di una norma nazionale la quale potrà così avvenire in maniera differente da provincia a provincia anche limitrofa, in assenza di un indirizzo comune.

Di fatto il rischio di una sorta di gabbia sanzionatoria parametrata autonomamente da ciascuna CCIAA locale.

Vero è che la sanzione potrebbe ridursi ad un terzo di 103 euro laddove comunicazione dovuta avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza, come indicato all’articolo 2630 del codice civile espressamente richiamato in tema sanzionatorio dall’articolo 21 del Dlgs 231/2007, ma non è questo il punto che ai vuole evidenziare.

Titolare effettivo: la soluzione da Unioncamere?

In assenza di un atto normativo o di un provvedimento ministeriale, probabilmente anche eccessivo rispetto alla esigenza contingente, potrebbe essere Unioncamere il soggetto idoneo a dettare una soluzione condivisa

Lo statuto dell’ente infatti riporta al suo articolo 2:

“L’Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano. L’Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. Cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate.”

Una sua pronuncia, in accordo con i ministeri competenti, potrebbe dettare quell’indirizzo comune ora assente alle quali le Camere di Commercio locali dovranno uniformarsi, in modo da da evitare difformità e disparità di trattamento della medesima tipologia di infrazione realizzatasi in differenti aree del Paese.

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