Medici in pensione e redditi da lavoro: incarichi fino a dicembre ma senza cumulo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Medici e personale sanitario in pensione possono svolgere incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024. A differenza degli anni passati la misura non è compatibile con determinati trattamenti pensionistici

Medici in pensione e redditi da lavoro: incarichi fino a dicembre ma senza cumulo

Il decreto Milleproroghe ha esteso fino alla fine dell’anno la possibilità per medici e personale sanitario in pensione di accettare incarichi di lavoro autonomo.

Si tratta di una disposizione introdotta nel 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria poi prorogata negli anni successivi e che permetteva di cumulare i relativi redditi con il trattamento pensionistico.

Dal 1° gennaio di quest’anno, però, i redditi derivanti da tali incarichi non sono più cumulabili con i trattamenti di pensione anticipata, Quota 100, 102 e 103.

Medici in pensione e redditi da lavoro: incarichi fino a dicembre ma senza cumulo

L’INPS con il messaggio n. 1259, pubblicato il 27 marzo 2024, fornisce tutti i chiarimenti in merito agli effetti della proroga degli incarichi conferiti ai medici pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria e i relativi effetti pensionistici.

Dal 2020 (art. 2 bis, comma 5 del Decreto Cura Italia), infatti, dirigenti medici, veterinari e sanitari, e il personale del ruolo sanitario del comparto sanità in pensione possono essere richiamati in servizio per fronteggiare l’emergenza COVID.

Nello specifico, hanno la possibilità di accettare incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa e di cumulare i redditi da lavoro con i trattamenti pensionistici di cui beneficiano.

Un provvedimento che è stato prorogato negli anni, da ultimo con l’intervento del decreto Milleproroghe 2024, che ha stabilito un ulteriore differimento del termine previsto all’articolo 36, comma 4-bis del decreto Semplificazioni 2022.

L’articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 215/2023, infatti, estende il conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024.

Fino alla fine dell’anno, quindi, medici e personale sanitario in pensione possono accettare incarichi di lavoro autonomo.

Medici in pensione e redditi da lavoro autonomo: escluso il cumulo con quota 100, 102 e 103

L’intervento del decreto Milleproroghe, però, oltre a estendere il periodo in questione ha introdotto una ulteriore modifica:

“Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

Per effetto di tale modifica, quindi, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari in pensione, non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici indicati.

Si tratta delle misure contenute agli articoli 14 e 14.1 del decreto legge n. 4 del 2019 e cioè

  • pensione “Quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);
  • pensione anticipata (Quota 102) con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nel 2022;
  • pensione anticipata flessibile (Quota 103), con età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesta per gli anni 2023 e 2024.

Dal 1° gennaio 2024, pertanto, a differenza degli anni passati, i redditi da lavoro che derivano dagli incarichi in questione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici indicati.

Per quanto non specificato nel messaggio del 27 marzo, l’INPS rimanda alle istruzioni fornite con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021, n. 27 del 2023 e con i messaggi n. 298 e n. 3287 del 2022.

INPS - Messaggio n. 1259 del 27 marzo 2024
Proroga al 31 dicembre 2024 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici. Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

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