Cassa integrazione: come accedere all’esonero TFR e ticket di licenziamento nel 2023

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso fino al 2024 l'esonero dal pagamento del TFR e del ticket di licenziamento per le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria beneficiarie di CIGS. Nel messaggio del 30 ottobre l'INPS fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi nel 2023

Cassa integrazione: come accedere all'esonero TFR e ticket di licenziamento nel 2023

Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS) possono essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento.

È stata la Legge di Bilancio 2022, infatti, ad estendere tale possibilità al 2023 e al 2024.

L’INPS, con il messaggio del 30 ottobre fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi.

Cassa integrazione: come accedere all’esonero TFR e ticket di licenziamento nel 2023

L’INPS, con il messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023 fornisce le istruzioni operative in merito alla proroga al 2023 dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento.

Si tratta di una misura che la Legge di Bilancio del 2022 ha prorogato a tutto il 2023 e il 2024.

La norma (all’articolo 1, comma 126), infatti, ha esteso le disposizioni che permettono, alle società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, di essere esonerate dal versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR maturate durante i periodi di CIGS, come già accaduto dal 2020 al 2022 (articolo 43-bis del DL n. 109/2018).

Pertanto, le società in tali condizioni, che nel 2022 e nel 2023 hanno ricevuto provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria possono essere esonerate, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

Gli esoneri riconoscibili per il 2023 e il 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ogni anno.

L’INPS richiama i precedenti messaggi, n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022, ricordando come gli esoneri debbano essere richiesti al Ministero del Lavoro assieme alla domanda di autorizzazione del trattamento di CIGS.

Le aziende che intendano richiedere gli sgravi devono fornire la stima del costo già in fase di accordo presso il Ministero, e quindi la misura complessiva:

  • delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione della CIGS, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dal trattamento;
  • del ticket di licenziamento, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di CIGS autorizzato.

Cassa integrazione, esonero TFR e ticket di licenziamento: domanda sul sito INPS

Per poter fruire degli esoneri in questione è necessario presentare l’apposita domanda di ammissione.

I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inviare all’INPS la richiesta utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto sul sito istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per le modalità operative di trasmissione delle richieste l’INPS rinvia nuovamente ai citati messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022.

Se ci sono i presupposti per l’esonero sarà assegnato il codice autorizzazione (CA) 0Q con significato “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”. Questo deve essere assegnato:

  • a partire dal mese di fruizione dell’esonero e per tutta la sua durata, se l’esonero viene richiesto sia per le quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia per il ticket di licenziamento;
  • dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro e fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applica l’esonero, se questo si riferisce soltanto al ticket di licenziamento.

Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo secondo quanto indicato nel messaggio n. 3920/2020, sono sempre riferiti esclusivamente ai lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Inoltre, per poter consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare la domanda di liquidazione utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto: “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 3779/2023 e dei messaggi n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022.

INPS - Messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023
Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni operative e contabili per l’anno 2023

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