Controllo formale della dichiarazione: la cartella senza comunicazione di irregolarità è nulla

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Senza il preventivo invio della comunicazione dell'esito del controllo formale, la cartella di pagamento relativa a imposte sui redditi è nulla. Lo ha affermato la Corte di Cassazione

Controllo formale della dichiarazione: la cartella senza comunicazione di irregolarità è nulla

In tema di imposte sui redditi la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale, è nulla.

Tale comunicazione, infatti, assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.

La sua omissione, incidendo sull’esercizio del diritto di difesa, determina la nullità della cartella.

Questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7620 del 21 marzo 2024.

Controllo formale della dichiarazione: la cartella non preceduta dalla comunicazione di irregolarità è nulla

La vicenda processuale ha origine dal ricorso proposto da una società, avverso una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione, condotto ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Lamentando di non aver mai ricevuto la comunicazione di irregolarità dovuta ai sensi del citato articolo 36-ter, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della cartella di pagamento non avendo l’Ufficio dato seguito a una formale procedura di accertamento.

L’Ufficio, di contro, replicava di aver invitato la contribuente a trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e di aver disconosciuto il credito per imposte pagate all’estero indicato in dichiarazione stante l’omesso riscontro al predetto invito.

La CTP ha rigettato il gravame, ritenendo legittimo il disconoscimento operato dall’Amministrazione finanziaria.

La società ha appellato la decisione di prime cure chiedendo nuovamente la declaratoria di illegittimità dell’operato disconoscimento, per non aver l’Ufficio esercitato il potere di rettifica mediante un procedimento di accertamento, nonostante la mancata ricezione di documenti da parte della contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, decretando che l’Ufficio abbia escluso la detraibilità non tanto in ragione della insussistenza del credito quanto per assenza di idonea documentazione atta a comprovarlo.

La società ha quindi impugnato la decisione dinanzi ai giudici della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto fondata la tesi difensiva. La società, in particolare, ha criticato la sentenza nella parte in cui la CTR ha affermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio, che era giunto alla rettifica della dichiarazione della contribuente non tanto sulla base di un’attività interpretativa, quanto in ragione del mancato inoltro della documentazione richiesta.

La contribuente ha affermato che fosse obbligo dell’Ufficio comunicare gli esiti del controllo prima di procedere all’iscrizione a ruolo del debito erariale.

La comunicazione dell’esito del controllo assolve ad una funzione di garanzia

Confermando la tesi della società, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, è nulla.

Tale comunicazione, infatti, assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.

Sotto questo aspetto, si distingue dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed automatizzato, e ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.

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