Avviso di accertamento valido anche se non menziona le osservazioni rilasciate dal contribuente nel corso della verifica fiscale: l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a esplicitarle nell'atto impositivo. Lo afferma la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 41444 del 23 dicembre 2021.
È valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni rilasciate dal contribuente nel corso della verifica fiscale perché l’Amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di valutare tali osservazioni ma non di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo.
L’assenza di specifica valutazione si giustifica con una economia di scrittura che, tenuto conto che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 41444/2021.
La controversia – Sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti di un ente veniva notificato allo stesso l’avviso di accertamento recante una serie di rilievi finalizzati all’accertamento di un maggior reddito e di un maggior valore della produzione, con recupero di IRES e IRAP, oltre sanzioni.
L’ente contribuente ha eccepito la nullità dell’atto impositivo per non essere state indicate le ragioni per le quali erano state respinte le osservazioni formulate dall’ente medesimo.
Il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi di giudizio. La CTR in particolare ha accolto la tesi dell’ente contribuente relativa alla questione del difetto di motivazione rafforzata e ha annullato l’atto impositivo sulla base dell’assunto per cui, nel rispetto del principio di cooperazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, l’Erario ha l’obbligo - nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - di esplicitare le ragioni per le quali ha inteso disattendere le osservazioni di parte contribuente, la cd. motivazione rafforzata.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 7 della L. 212 del 2000 e e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver annullato l’avviso di accertamento in ragione della mancata esplicitazione da parte dell’Ufficio delle osservazioni presentate dalla parte contribuente.
La decisione – I giudici di cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto, come confermato dalla costante giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di motivare l’atto impositivo specificamente in relazione alle osservazioni formulate dal contribuente nel processo verbale di contestazione, essendo sufficiente il proprio espresso dissenso rispetto alle stesse. Da ciò consegue la piena legittimità del successivo avviso di accertamento.
La controversia ruota attorno alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 12 co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente che sancisce il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente secondo cui, “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”.
Con la sentenza in commento i giudici di cassazione confermano il principio che, in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente “atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali tale sanzione sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (cfr. Sent. Cass. n. 8378 del 31/03/2017).
Se l’atto impositivo non reca una motivazione rafforzata in ordine alle osservazioni presentate dal contribuente nel corso della verifica fiscale questo non implica necessariamente la mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio accertatore, bensì mostra condivisione delle conclusioni degli agenti verificatori.
L’assenza di specifica valutazione si può motivare con una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi di fatto già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale.
Da qui l’accoglimento del ricorso presentato dal Fisco con conseguente rinvio della causa alla CTR in diversa composizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’economia di scrittura giustifica l’assenza di motivazione rafforzata