Bonus ZES: come funziona l’esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Tra gli incentivi all'occupazione introdotti dal decreto Coesione c'è anche il bonus ZES. I datori di lavoro che assumono in aziende con sede nelle regioni del Mezzogiorno possono beneficiare di un esonero contributivo fino a 650 euro mensili

Bonus ZES: come funziona l'esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno

Pronta la nuova agevolazione per favorire l’occupazione nelle regioni del Sud Italia.

A prevedere la novità è il decreto Coesione che introduce un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e impiegano lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni.

Potranno ottenere uno sgravio contributivo fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 2 anni.

Bonus ZES: come funziona l’esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno

Tra le novità che fanno parte del pacchetto di misure in materia di lavoro del nuovo decreto Coesione, detto anche decreto primo maggio, c’è anche il bonus ZES.

Si tratta di un incentivo per favorire l’occupazione nella nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno e che dovrebbe andare a sostituire la decontribuzione Sud in scadenza il prossimo 30 giugno.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto Coesione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio.

Il DL n. 60/2024 introduce una serie di agevolazioni contributive per favorire l’occupazione di giovani, di donne e appunto nelle regioni del Sud del Paese.

L’obiettivo della misura, si legge all’articolo 24, è quello di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale riconosciuto ai datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che impiegano lavoratori e lavoratrici in una sede o unità produttiva che si trova nelle seguenti regioni:

  • Molise;
  • Abruzzo;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;
  • Sardegna.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili.

Sono esclusi i premi e i contributi INAIL fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Bonus ZES: requisiti e condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo

L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nei periodi compresi tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, inoltre, i datori di lavoro devono assumere lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni d’età e che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.

Altra condizione necessaria per la fruizione è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione non può essere applicata ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Spetta, invece, nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato e non proseguita come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Sarà però compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, il cosiddetto superbonus lavoro.

Un apposito decreto del Ministero del Lavoro definirà i criteri per l’attuazione dell’esonero e le modalità di richiesta.

Ad ogni modo, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE.

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