Assegno unico: per le domande con ISEE difforme o con omissioni sarà erogato l’importo minimo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

A partire da settembre le domande di assegno unico che presentano omissioni o difformità nell'attestazione del valore ISEE comporteranno l'erogazione dell'importo minimo. Dall'INPS le istruzioni per la regolarizzazione

Assegno unico: per le domande con ISEE difforme o con omissioni sarà erogato l'importo minimo

L’assegno unico sarà erogato ai beneficiari con l’importo minimo previsto nel caso in cui abbiano presentato nella domanda un’attestazione ISEE con omissioni o difformità.

La novità scatterà da settembre, come annunciato dall’INPS nel messaggio pubblicato il 1° agosto.

Nel documento l’Istituto illustra le diverse modalità a disposizione di cittadini e cittadine per regolarizzare la propria situazione e ricevere tutto l’importo spettante.

La regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di validità della DSU presentata, cioè il 31 dicembre. In questo caso saranno concessi anche gli eventuali arretrati spettanti.

Assegno unico: per le domande con ISEE difforme o con omissioni sarà erogato l’importo minimo

L’INPS con il messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023 comunica importanti novità per i beneficiari dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Si tratta della prestazione che spetta alle famiglie con figli dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni e senza limiti di età per i figli con disabilità.

L’importo mensile viene parametrato in base alla composizione del nucleo e al valore ISEE. Le tabelle con i nuovi importi del trattamento per l’anno in corso e le relative soglie ISEE aggiornate sono state fornite nella circolare n. 41 dello scorso aprile.

INPS - Circolare n. 41 del 7 aprile 2023 - Allegato 1
Nuovi importi dell’assegno e relative soglie ISEE aggiornate

Come sottolineato dall’INPS, in presenza di minorenni, l’Istituto tiene conto anche dell’ISEE minorenni e dell’ISEE minorenni corrente. Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE ordinario e all’ISEE ordinario corrente.

La domanda per la prestazione viene accolta e liquidata dall’INPS anche in presenza del cosiddetto ISEE difforme, cioè quando l’attestazione riporta omissioni o difformità, in particolare in relazione ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.

I richiedenti, infatti, hanno diritto alla prestazione anche in presenza di un ISEE difforme, salvo restando la possibilità per gli enti erogatori di richiedere la documentazione necessaria per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati.

Con il messaggio del 1° agosto, dunque, l’INPS comunica che a partire dal mese di competenza di settembre, in caso di ISEE con omissioni o difformità, l’assegno unico sarà erogato con l’importo minimo previsto.

Per il 2023, senza alcuna maggiorazione, il minimo è di 54,10 euro per figlio, lo stesso valore erogato in assenza di ISEE o con un valore pari o superiore a 43.240 euro.

Assegno unico con ISEE difforme: come regolarizzare e ricevere l’importo spettante

Gli utenti in questione, cioè chi riceve l’importo minimo dell’assegno per via dell’attestazione ISEE difforme o con omissioni, saranno avvisati dall’Istituto con un’apposita comunicazione tramite PEC, SMS o email con la segnalazione delle irregolarità.

In questi casi è possibile regolarizzare la propria posizione in diverse modalità:

  • presentando una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
  • richiedendo al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui il CAF abbia commesso un errore materiale;
  • presentando alla Struttura INPS territorialmente competente la documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE.

In relazione al patrimonio mobiliare o al reddito omesso/difforme sarà possibile presentare la seguente documentazione giustificativa:

  • la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
  • la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
  • la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità;
  • la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
  • la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
  • la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.

Nel caso di presentazione di una nuova DSU corretta, la regolarizzazione dell’ISEE può avvenire entro il termine di validità della dichiarazione con omissioni o difformità, quindi entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione.

In questo caso, l’importo dell’assegno unico spettante sarà commisurato in base al nuovo valore corretto e saranno erogate le eventuali integrazioni spettanti relative alle mensilità erogate al minimo.

Gli eventuali arretrati saranno concessi anche negli altri casi, cioè presentazione di documentazione che provi la regolarità dell’ISEE o presentazione di un ISEE di rettifica.

INPS - Messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023
Assegno unico e universale. Attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità. Nuovi criteri di gestione della domanda

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