Bilancio sociale: obbligo di redazione per le ONLUS

Cristina Cherubini - Associazioni

Il bilancio sociale o rendiconto della responsabilità sociale è il documento che rispecchia il principio di trasparenza, attraverso il quale un'associazione comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. Dal Ministero del Lavoro chiarimenti utili in questo periodo di transizione nella nota n. 11029 del 2021.

Bilancio sociale: obbligo di redazione per le ONLUS

La redazione del bilancio sociale è stata resa obbligatoria dal legislatore solo per particolari tipologie di enti al superamento di predeterminate soglie.

Non tutti gli enti non commerciali sono quindi chiamati a redigere tale documentazione, e l’individuazione dei soggetti obbligati a svolgere tale adempimento è ad oggi ancor più complessa, a causa dell’incongruenza normativa data dalla compresenza delle disposizioni previgenti rispetto alla riforma del terzo settore e quanto previsto dal d.lgs 117/2017.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato su questo tema con la nota n. 11029 del 3 agosto 2021 rispetto al quesito sollevato da una associazione in merito all’obbligatorietà della redazione del bilancio sociale da parte di una ONLUS.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota n. 11029 del 3 agosto 2021
Approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni /Onlus non ancora trasformate in ETS. Richiesta chiarimenti. Riscontro.

Bilancio sociale 2020: il quesito e la nota del Ministero del Lavoro

Un’associazione con una nota del 7 giugno u.s. ha formulato il seguente quesito al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali:

"Si chiede se a tale adempimento (redazione del bilancio sociale) siano tenuti gli enti che, pur avendo raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 14 comma 1 citato, siano in possesso della qualifica di Onlus".

L’art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore elenca le condizioni che, se verificate, obbligano l’ente considerato a redigere e depositare presso l’apposito ufficio del RUNTS il bilancio sociale. Tali requisiti inoltre saranno applicabili per la prima volta, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 4 luglio 2019, con riferimento all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020.

Quindi di chiaro interesse degli operatori per il corrente esercizio.

L’associazione però a tale fine si interroga sulle seguenti condizioni:

  • la riforma non è ancora completamente in vigore, in quanto continuano ad esistere le qualifiche fiscali denominate ONLUS;
  • gli ETS attualmente si trovano a dover rispettare le previsioni contenute nel d.lgs 117/2017 pur conservando ancora la qualifica di ONLUS;
  • c’è ancora un’incompletezza della normativa che non chiarisce come dovranno redigere il bilancio sociale, prevedendo difatti specifiche direttive per ODV ed APS ma senza menzionare le ONLUS;
  • l’inesistenza del RUNTS presso il quale depositare il bilancio.

L’associazione formula infatti le seguenti ipotesi:

  • il persistere dei registri di settore nelle more dell’operatività del RUNTS;
  • il persistere della disciplina del d.lgs. 460/1997 e la mancata previsione in tale decreto di obblighi di redazione del bilancio sociale;
  • le differenti modalità previste rispettivamente per APS e ODV da un lato e per le Onlus dall’altro per conseguire l’iscrizione nel RUNTS;

Sottolineando inoltre che "ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS i soggetti iscritti all’anagrafe Onlus possano presentare la richiesta di iscrizione fino al 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione delle misure fiscali da parte della Commissione Europea".

È chiaro, a nostro avviso, che come abbiamo più volte sottolineato l’incompleta approvazione della riforma data dalle molteplici lacune e incongruenze legislative sta generando molto caos tra gli operatori del settore che non riescono a comprendere a quali normative fare riferimento.

Bilancio sociale: obbligo di redazione per le ONLUS

Sostanzialmente le problematiche sollevate dall’associazione attraverso la richiesta di chiarimento riguardano l’incertezza dell’applicazione normativa, dovuta alla compresenza di normative che non prevedono più la qualifica di ONLUS e la contemporanea esistenza delle stesse nel panorama del no profit.

Il Ministero con la nota n. 11029 del 03 agosto 2021 ha chiarito quindi che:

“in ottemperanza degli obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, previsti dalla legge delega 106/2016, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente, fatta anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, la previsione, con riguardo al bilancio sociale, trova una prima attuazione nell’art. 14 comma 1 del Codice che, senza distinguere tra le varie tipologie di enti”.

Quanto sopra scritto a sostegno del fatto che per il legislatore risulta preminente il rispetto dei principi sopra elencati di pubblicità, trasparenza, rendicontazione e informazione, rispetto anche alla classificazione dell’ente o all’applicazione o meno completa della riforma.

Si pone così tale onere informativo in capo a tutti gli enti del Terzo settore, sulla base del solo requisito dimensionale. Unica eccezione le imprese sociali per le quali le corrispondenti disposizioni speciali recate dal d.lgs. 112/2017 non prevedono esenzioni in capo agli enti di minori dimensioni.

Ricapitolando il bilancio sociale dovrà essere redatto e depositato obbligatoriamente da tutti gli enti del mondo no profit, che dovessero superare i limiti previsti dall’art. 14 comma 1 del d.lgs 117/2017 siano essi ETS o che possiedano ancora la qualifica di ONLUS non ETS.

Le imprese sociali dovranno invece sempre redigerlo e depositarlo a prescindere dai limiti dimensionali.

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