Aiuti di Stato Covid fuori dalla dichiarazione dei redditi e IRAP 2021.
Si semplificano le istruzioni per la compilazione, per effetto delle novità introdotte in sede di conversione del decreto Sostegni bis.
A comunicare il cambio di passo è l’Agenzia delle Entrate, con l’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021.
La detassazione prevista per bonus e contributi riconosciuti nel periodo dell’emergenza Covid-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti relativi agli aiuti di Stato, e pertanto è “svincolata” dagli obblighi dichiarativi.
Una novità che arriva anche a fronte delle contestazioni di professionisti e imprese che, nelle scorse settimane, hanno più volte evidenziato le criticità operative relative alla compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi 2021.
L’articolo 1-bis del decreto Sostegni bis, convertito nella legge n. 106/2021, ha abrogato quanto previsto dal comma 2, articolo 10 bis del decreto legge n. 137/2020.
Si tratta della norma che subordinava il riconoscimento della detassazione di contributi, indennità e ogni altra misura riconosciuta ai titolari di partita IVA in relazione all’emergenza Covid-19 al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
La legge di conversione del decreto n. 73/2021 non interviene sulle disposizioni che prevedono la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP degli aiuti riconosciuti in relazione all’emergenza pandemica. Viene però “slegato” il riconoscimento delle agevolazioni fiscali al rispetto di limiti e condizioni relativi agli aiuti di Stato.
L’abrogazione della norma si riflette sugli adempimenti dichiarativi richiesti a professionisti e imprese, semplificando le istruzioni relative al modello Redditi e IRAP 2021.
A fare il punto delle novità è l’Agenzia delle Entrate, che con l’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 adegua le proprie indicazioni operative alle ultime modifiche normative.
I titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi, non saranno tenuti a indicare l’importo di contributi e indennità nei quadri di determinazione del reddito del modello Redditi e in quelli relativi al valore della produzione del modello IRAP.
Nel dettaglio, l’avvertenza pubblicata dall’Agenzia delle Entrate evidenzia che:
Non sarà poi necessario compilare il prospetto degli aiuti di Stato con i codici aiuto 24 nel modello Redditi e 8 nel modello IRAP.
L’avvertenza del 27 luglio 2021 riporta poi un’indicazione che appare ovvia: i contribuenti che hanno già inviato la dichiarazione dei redditi 2021 e IRAP seguendo le precedenti istruzioni non saranno tenuti a rettificare i dati già trasmessi.