Tommaso Gavi

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Adempimento collaborativo, i chiarimenti delle Entrate sulle procedure

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Adempimento collaborativo, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su diversi aspetti: dalle modalità di interlocuzioni costanti e preventive alle posizioni rinviate, passando per la riduzione delle sanzioni. Le delucidazioni della risoluzione numero 49 del 22 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate.

Adempimento collaborativo, con la risoluzione numero 49 del 22 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di interlocuzioni costanti e preventive.

A prevederle è il provvedimento del 26 maggio 2017, che rende concrete le procedure preliminari all’adempimento collaborativo, previsto dal Dlgs n. 128/2015.

Il documento di prassi si concentra su diversi aspetti tra i quali la formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura e quelle rinviate.

Inoltre vengono approfonditi i rischi e la riduzione delle sanzioni.

Adempimento collaborativo: l’interlocuzione costante e preventiva

Tra gli aspetti relativi alle procedure finalizzate all’adempimento collaborativo affrontati all’interno della risoluzione numero 49 del 22 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate ci sono le interlocuzioni costanti e preventive.

Tali operazioni hanno lo scopo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti per aumentare il livello di certezza su questioni fiscali rilevanti.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 49 del 22 luglio 2021
Regime di Adempimento collaborativo - gestione delle interlocuzioni costanti e preventive di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il provvedimento del 2015 ha individuato e definito in maniera puntuale i doveri dell’Agenzia delle Entrate e dei contribuenti.

Nello stesso provvedimento erano già stati regolati diversi aspetti sulle procedure, tra i quali appunto quello delle “modalità di interlocuzione costante e preventiva” e la formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della stessa procedura.

Tra i compiti del contribuente c’è quello di comunicare tramite PEC all’ufficio le situazioni che possono creare rischi fiscali significativi e le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva.

Possono inoltre essere comunicate altre situazioni controverse o incerte.

Al punto 5.1 del precedente provvedimento si sottolinea che:

“Fatta salva la facoltà del contribuente di presentare istanza di interpello abbreviato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto, per ottenere una risposta in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, la posizione dell’ufficio sui rischi fiscali comunicati ai sensi dei punti 4.6 e 4.7 è formalizzata, nel corso della procedura, mediante pareri motivati o altri strumenti idonei a garantire certezza preventiva sulle fattispecie esaminate”.

Con il nuovo documento di prassi viene data ai contribuenti la possibilità di avviare interlocuzioni con l’ufficio anche con strumenti alternativi all’interpello abbreviato.

Tali prassi rientrano nel dovere di comunicazione tempestiva ed esauriente dell’Agenzia delle Entrate dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

Le comunicazioni in questione possono:

Non rientrano, inoltre, nei termini previsti per la risposta all’interpello in cui vige la regola del silenzio assenso.

Tra le altre differenze c’è la possibilità che le stesse risposte non siano pubblicate.

Infine, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate:

“È fatta salva, infine, la facoltà per il contribuente di effettuare anche comunicazioni c.d. “non qualificate” (o mere comunicazioni), vale a dire comunicazioni di fatti, atti o eventi aziendali non suscettibili di generare, dal proprio punto di vista, uno specifico rischio fiscale.”

Adempimento collaborativo, i chiarimenti delle Entrate sulle posizioni rinviate

Un ulteriore aspetto preso in considerazione nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate è quello delle “posizioni rinviate”, ossia le situazioni in cui la complessità della tematica sposta i tempi di conclusione dell’accordo al periodo di imposta successivo.

A determinare il rinvio è la circostanza che l’ufficio si attivi con specifici atti istruttori: l’invito al contradditorio o la comunicazione formale di avvio di un approfondimento istruttorio di iniziativa.

In tali situazione è infatti prevista l’esclusione dalle sanzioni a condizione che l’ufficio non abbia attivato, in un’ottica ex post, approfondimenti istruttori d’iniziativa mediante l’implementazione di controlli sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime.

In tali situazioni l’Agenzia delle Entrate consiglia quanto segue:

“Si ritiene, infine, in termini generali, che in tutte le ipotesi in cui si versi nella situazione declinata al punto 5.5 del Provvedimento, nelle more della risposta dell’Ufficio o della stipula dell’eventuale Accordo, il contribuente sia, in linea di principio, chiamato ad adottare un comportamento coerente con il “risk appetite” dichiarato nel documento di Strategia fiscale, assumendo, in dichiarazione, la posizione fiscale più prudenziale.”

Adempimento collaborativo, i casi di riduzione delle sanzioni

Nel caso di comunicazione del contribuente “non qualificata” non è prevista la riduzione del 50 per cento delle sanzioni amministrative per i rischi di natura fiscale comunicati tempestivamente all’Amministrazione finanziaria.

Le comunicazioni in questione, infatti, devono essere:

Su tale aspetto già il provvedimento del 2015 prevedeva, ad esempio che i rischi fiscali “non significativi” si considerano comunque comunicati se ricompresi nella mappa dei rischi, in quanto la stessa soddisfa il requisiti della preventiva comunicazione.

Il minimo della sanzione è inoltre previsto per i contribuenti che si siano attivati per regolarizzare errori operativi commessi durante gli adempimenti fiscali correlati a rischi fiscali intercettati dal sistema controllo e riportati nella Mappa dei rischi.

La risoluzione specifica, inoltre, che la riduzione spetta solo per le violazioni relative ai periodi di imposta inclusi nel regime di adempimento collaborativo e per i periodi successivi.

Nel caso in cui le sanzioni siano comunicate prima del ravvedimento operoso, l’ufficio può accertare la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che permettono di ridimensionare la sanzione in funzione della gravità della condotta.

A riguardo la circolare specifica che:

“In tali casi, la “sanzione base” cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13 del d.lgs n. 472 del 1997 sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole violazioni commesse, ridotta della metà ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto e ulteriormente ridotta per effetto dell’applicazione degli istituti sopra menzionati.”

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