Bonus facciate 2020: come funziona la nuova detrazione del 90%?
Facciamo di seguito il punto, basandoci sulla guida dell’Agenzia delle Entrate a lavori ammessi ed adempimenti previsti.
A spiegare chi può richiedere il bonus facciate e per quali lavori è l’Agenzia delle Entrate, nella guida pubblicata lo scorso 14 febbraio 2020.
Il documento illustra punto per punto quali sono i lavori ammessi in detrazione fiscale con il bonus facciate, incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 per gli interventi di ristrutturazione sugli esterni di edifici esistenti ubicati in zona A o B.
Potranno beneficiare della detrazione fiscale sia i soggetti Irpef titolari di redditi da lavoro dipendente ed i titolari di partita IVA, così come soggetti Ires. Tra i soggetti beneficiari rientrano inoltre anche gli inquilini di immobili in affitto.
Particolarmente ampio è l’elenco dei lavori per i quali sarà possibile beneficiare del bonus facciate: rientrano nella nuova detrazione al 90% gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sui balconi, così come gli interventi influenti dal punto di vista termico, qualora incidano almeno sul 10% dell’intonaco.
Specifici adempimenti sono richiesti ai contribuenti: per il bonus facciate 2020 sarà obbligatorio pagare con bonifico parlante, così come bisognerà trasmettere la comunicazione ENEA entro 90 giorni per i lavori influenti anche dal punto di vista termico.
Analizziamo quindi di seguito tutte le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella guida al bonus facciate 2020.
Il bonus facciate 2020 è il nuovo incentivo che completa il quadro delle agevolazioni riconosciute sulle ristrutturazioni edilizie.
La detrazione, introdotta in favore degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati in zona A o B, è pari al 90% della spesa sostenuta, e non sono previsti limiti all’importo agevolabile.
La guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in concomitanza alla circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, stabilisce quali sono i lavori ammessi in detrazione e quali le modalità per accedervi.
La detrazione è riconosciuta per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Prima di analizzare le principali novità e le indicazioni operative, si mettono di seguito a disposizione tutte le istruzioni ufficiali per accedere al bonus facciate 2020.
Agenzia delle Entrate - circolare n. 2 del 14 febbraio 2020
Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)
Bonus facciate 2020, guida dell’Agenzia delle Entrate
Guida completa con elenco dei lavori ammessi ed adempimenti per accedere al bonus facciate, detrazione del 90% senza limiti di spesa
Il bonus facciate 2020 si caratterizza per la sua estrema flessibilità, partendo dai soggetti beneficiari della detrazione del 90%.
Possono infatti beneficiarne tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita IVA, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.
Nello specifico, il bonus facciate 2020 spetta a:
Ne sono esclusi i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i titolari di partita IVA in regime forfettario).
Tuttavia, il bonus facciate 2020 sarà fruibile anche da questi se titolari di altri redditi assoggettati ad Irpef o Ires.
La guida dell’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che il diritto a beneficiare del bonus facciate 2020 riguarda non solo il proprietario dell’immobile, ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore.
Particolarmente ampio è l’elenco dei lavori per i quali si potrà richiedere il bonus facciate 2020.
Come illustrato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate è riconosciuto per le spese relative a lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Nel dettaglio, la zona A comprende:
“le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.”
La zona B include:
“le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.”
I lavori ammessi e gli interventi di recupero o restauro per i quali si potrà fruire della detrazione al 90% sono i seguenti;
Il bonus facciate 2020 è quindi riconosciuto per tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI |
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PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA |
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio |
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA) |
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO |
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- grondaie,
- pluviali, - parapetti, - cornicioni |
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON |
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- chiostrine,
- cavedi, - cortili, - spazi interni, - smaltimento materiale, - cornicioni |
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI |
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- acquisto materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica) - installazione ponteggi - smaltimento materiale - Iva - imposta di bollo - diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi - tassa per l’occupazione del suolo pubblico |
La guida dell’Agenzia delle Entrate elenca a titolo esemplificativo alcuni degli interventi agevolabili mediante il bonus facciate 2020:
Sono invece escluse le spese:
È possibile portare in detrazione anche l’importo sostenuto per l’acquisto di materiali, progettazioni e altre prestazioni professionali, così come i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (compresa IVA, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico).
Per i lavori di rifacimento della facciata che influiscono anche dal punto di vista termico e che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie dell’edificio, sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:
Nella guida dell’Agenzia delle Entrate è contenuto un quadro completo e ben illustrato degli adempimenti previsti per l’accesso al bonus facciate 2020.
Partendo dai pagamenti:
TIPOLOGIA BENEFICIARIO | PAGAMENTI |
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PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA | bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento |
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA | non sono tenuti al pagamento con bonifico |
Se le modalità di pagamento sono diverse, è identico l’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare del bonus facciate.
Per accedere alla detrazione del 90% bisognerà:
Bisognerà inoltre conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:
fatture di spesa;
DOCUMENTI DA CONSERVARE |
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- fatture
- ricevuta del bonifico - abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori - domanda di accatastamento, per immobili non censiti - ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali - consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile - Per interventi di efficienza energetica, anche asseverazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE) |
La guida dell’Agenzia delle Entrate elenca inoltre ulteriori adempimenti per i lavori che influiscono dal punto di vista termico. Per tali spese, oltre ai documenti di cui sopra, bisognerà acquisire e conservare:
Bisognerà inoltre inviare comunicazione ENEA anche per il bonus facciate. Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico bisognerà trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
La comunicazione ENEA può essere inviata a partire dal 25 marzo 2020 e per i lavori conclusi prima della messa online del sito la scadenza dei 90 giorni cade il 23 giugno.
Nella scheda, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati: