Tommaso Gavi

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Conguaglio contributi di fine anno 2019, istruzioni nella circolare INPS

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Conguaglio contributi, la circolare INPS numero 160 del 27 dicembre fornisce le indicazioni per il 2019. Ecco come regolarsi sul termine, gli elementi variabili della retribuzione, la compilazione del flusso Uniemens i fringe benefits e molto altro. I dettagli.

Conguaglio contributi, la circolare INPS numero 160 del 27 dicembre 2019 fornisce le istruzioni per gli adempimenti di fine anno.

Sono molti gli aspetti presi in considerazione dal documento di prassi per il conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS.

Tra i punti affrontati vi sono i seguenti:

Vediamo ora nel dettaglio le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 160.

Conguaglio contributi INPS di fine anno 2019: le istruzioni nella circolare n. 160

Conguaglio contributi fine anno 2019: termine e istruzioni nella circolare INPS

La circolare INPS numero 160 del 27 dicembre 2019 dà indicazioni per procedere con il conguaglio dei contributi di fine anno 2019.

INPS - Circolare numero 160 del 27 dicembre 2019
Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nello specifico, il termine per effettuare il conguaglio 2019 è quello fissato per il pagamento della denuncia dei mesi di dicembre e di gennaio.

Le relative scadenze sono fissate rispettivamente al 16 di ogni mese: gennaio e febbraio.

I datori di lavoro dovranno adempiere entro i termini previsti

I conguagli che si riferiscono al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza fissata al 16 marzo.

Conguaglio contributi INPS 2019: gli elementi variabili della retribuzione

Nel documento di prassi dell’ente previdenziale sono presenti indicazioni riguardo gli elementi variabili della retribuzione.

Come previsto dal Decreto ministeriale del 7 ottobre del 1993:

“qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”

Gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

Tra questi c’è anche il caso in cui l’assunzione avvenga successivamente all’elaborazione della busta paga.

Il documento specifica inoltre che gli eventi o elementi relativi al mese di dicembre 2019, i cui adempimenti contributivi vengono assolti a gennaio 2020, devono essere evidenziati nel flusso Uniemens al campo “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.

Conguaglio contributi di fine anno 2019: massimale, contributo aggiuntivo IVS dell’1% e modalità operative

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile delle pensioni obbligatorie.

Per l’anno 2019 la cifra, valutata secondo l’indice dei prezzi al consumo ISTAT, è di 102.543,00 euro.

Nello specifico il documento evidenzia che bisogna seguire le seguenti prescrizioni:

Nel mese di superamento del massimale, l’“Imponibile” di “Denuncia Individuale/Dati Retributivi” deve assumere il valore del limite del massimale stesso. La parte che supera deve essere indicata nel campo “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore.

Nei mesi successivi l’imponibile sarà zero ma si continueranno a compilare i valori dell’elemento “EccedenzaMassimale”.

Per quanto riguarda i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, l’articolo 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito un contributo dell’1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2019, il limite è 47.143,00 ovvero 3.929,00 rapportato ai dodici mesi.

A riguardo sono precisate le regole da seguire anche nei casi di più rapporti di lavoro successivi o simultanei.

La contribuzione aggiuntiva di 1% prevista dalla legge n. 438/1992 deve essere gestita compilando il campo “ContribuzioneAggiuntiva” di “DatiRetributivi”, seguendo le modalità del documento tecnico Uniemens.

Conguaglio contributi INPS 2019: monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Il documento di prassi dà indicazioni sull’imposizione contributiva della monetizzazione delle ferie.

Nel caso di ferie godute in un periodo successivo a quello dei contributi, il documento spiega che:

“In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.”

Anche in questo caso deve essere utilizzato il flusso Uniemens.

Con una variabile retributiva, con la causale FERIE, il datore di lavoro può modificare l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione.

Conguaglio contributi INPS: fringe benefit e auto aziendali

Il valore dei fringe beneifts non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente entro i limiti stabiliti dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Tale valore è di 258,23 euro per periodo di imposta. Se il valore di beni ceduti e servizi prestati supera tale soglia concorre per intero a formare il reddito.

Le modalità di conguaglio che dovranno seguire i datori di lavoro sono le seguenti:

Tra i fringe benefits c’è quello delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo.

La quantificazione forfettaria relativa alle auto aziendali per l’utilizzo privato del veicolo è dettagliata dall’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

In particolare, nel calcolo effettuato su una percorrenza annua di 15.000 km, di cui una parte ad uso privato, la percentuale prevista dalla norma è del 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

Conguaglio contributi 2019: prestiti ai dipendenti

La circolare INPS numero 160 del 2019 ricorda anche le regole dei prestiti ai dipendenti.

Il documento riporta che:

“si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”

Il tasso vigente in operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema è lo 0,00%.

Conguaglio contributi, le indicazioni della circolare INPS per il 2019: adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e calcolare, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva del 17%.

Tale importo deve essere recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme conguagliate in eccedenza saranno restituite con la compilazione dei campi “DenunciaIndividuale” e “DenunciaAziendale”, seguendo modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

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