Francesco Oliva

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Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie

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Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive. Come procedere nella compilazione, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in vista della scadenza del 30 aprile.

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive. Come procedere nella compilazione quando si verificano fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni o donazioni di azienda, successioni ereditarie: tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello di dichiarazione IVA 2019 viene utilizzato per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018. Deve essere inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019.

Se si effettuano operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive, è necessario tener conto di indicazioni specifiche nella compilazione.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, però, che se non ci sono modifiche sostanziali dei soggetti, come ad esempio trasformazione da società di persone in società di capitali ecc., non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che, pertanto, deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l’anno d’imposta.

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di operazioni straordinarie avvenute nel 2018 o nei primi mesi del 2019

In vista della scadenza per la trasmissione del modello di dichiarazione IVA 2019, le istruzioni da seguire nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive nelle quali si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).

In base alla data in cui sono state effettuate le operazioni, è necessario tener presente alcune differenze. Distinguiamo le informazioni in base ai diversi casi:

Trasformazione avvenuta durante l’anno 2018 - con estinzione del soggetto dante causa

Qualora durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa, come la società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc., la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa ovvero quella incorporante, beneficiaria, conferitaria o il soggetto cessionario, donatario, per fare qualche esempio.

Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all’operazione):

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce che in tale ipotesi il soggetto conferente (o incorporato, ecc.) non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2018.

Trasformazione avvenuta durante l’anno 2018 - senza l’estinzione del soggetto dante causa

Nel caso in cui l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l’estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:

Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018

In questo caso l’attività per l’intero anno 2018 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.). Bisogna considerare, anche in questa ipotesi, se c’è stata un’estinzione del soggetto e procedere nel modo che segue:

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di trasformazione di soggetti con contabilità unificata o contabilità separate

Un’altra distinzione necessaria per procedere correttamente alla compilazione del modello di dichiarazione IVA 2019 riguarda la differenza tra contabilità unificata o contabilità separate.

Nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l’anno 2018, che comportano l’estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione dei soggetti con contabilità unificata deve compilare:

Nell’ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate, come previsto dall’articolo 36 del Decreto IVA, bisogna distinguere diversi casi:

Dichiarazione IVA 2019: istruzioni in caso di altre trasformazioni soggettive

Oltre ai casi già analizzati, ci sono altre operazioni che richiedono istruzioni particolari per i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA.

Scissione

La legge numero 537 del 24 dicembre 1993 ha previsto la disciplina agli effetti dell’IVA delle operazioni di scissione. In particolare si dispone che nel caso in cui l’operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Sia nei casi di scissione totale che di scissione parziale, le società beneficiarie devono presentare la dichiarazione IVA secondo le modalità illustrate precedentemente.

Il comma 12 dell’art. 16 della citata legge n. 537 del 1993 detta una specifica disciplina su un particolare caso di scissione stabilendo che:

“In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell’imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione.”

In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.

Successione ereditaria

Per stabilire le istruzioni da seguire, è necessario come prima cosa distinguere le successioni ereditarie in base al giorno di decesso del contribuente:

Rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

Agli effetti delle rettifiche previste dal Decreto IVA per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche, in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli, devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui.

Volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva

Ai fini dell’applicazione dell’IVA nell’anno successivo all’operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, e che risulta dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione. A detto volume d’affari occorre quindi far riferimento per l’applicazione delle normative ad esso connesse, come lo status di esportatore abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni solo per fare qualche esempio.

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