Dichiarazione IVA 2019 in caso di contabilità unificata e separate

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2019 in caso di contabilità unificata e separate. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, da seguire in vista della scadenza del 30 aprile 2019.

Dichiarazione IVA 2019 in caso di contabilità unificata e separate

Dichiarazione IVA 2019 in caso di contabilità unificata e separate. In vista della scadenza del 30 aprile, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate da seguire in un’ipotesi e nell’altra.

Il modello di dichiarazione IVA 2019 è lo strumento che i contribuenti utilizzano per comunicare i dati che riguardano le operazioni effettuate durante l’anno d’imposta 2018.

Per trasmetterlo, esclusivamente in via telematica, c’è tempo dal 1° febbraio al 30 aprile 2019.

Dichiarazione IVA 2019 in caso di contabilità unificata

I soggetti obbligati con contabilità unificata agli effetti dell’IVA devono compilare il modello di dichiarazione, avendo cura di inserire i dati nel frontespizio e nel modulo.

Il frontespizio si compone di due facciate:

  • la prima ospita l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • la seconda contiene i campi relativi a:
    • codice fiscale del contribuente;
    • dati anagrafici del contribuente e del dichiarante;
    • firma della dichiarazione;
    • impegno alla presentazione telematica;
    • dati relativi al visto di conformità;
    • sottoscrizione dell’organo di controllo.

Il modulo, invece, è composto da più quadri (VA - VB - VC - VD - VE - VF - VJ - VI - VH – VM - VK - VN - VL - VT - VX - VO - VG), e va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

Dichiarazione IVA 2019 in caso di contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del Decreto IVA, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

Le istruzioni precisano alcune indicazioni da tenere presenti, ovvero:

  • i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
  • invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.

Un’ulteriore precisazione riguarda il caso di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.

Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate hanno l’obbligo di inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti, come previsto dalla normativa vigente, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti, per le quali resta in ogni caso l’obbligo di fatturazione e registrazione.

I contribuenti obbligati per legge alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell’IVA, ai rispettivi volumi di affari.

I contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività.

In caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d’affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Nel caso in cui il volume d’affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate. Quindi, tali passaggi, compresi nel quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE40, al fine di ridurre il volume d’affari. Mentre nello stesso rigo non vanno indicati i passaggi interni di beni all’attività di commercio al minuto e da questa ad altre attività.

Si precisa, inoltre, che per effetto della disciplina del mercato dell’oro, dettata dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, i contribuenti che effettuano operazioni relative all’oro che rientrano nei casi previsti dall’articolo 19 del decreto numero 633 del 1972, devono necessariamente provvedere alla contabilizzazione separata delle relative operazioni e compilare due distinti moduli, al fine di evidenziare distintamente l’IVA ammessa in detrazione.

Le società di gestione del risparmio devono determinare e liquidare l’imposta relativa alla propria attività separatamente da quella dovuta per ciascun fondo immobiliare da esse istituito.

Pertanto, questa particolare tipologia di società deve compilare secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate un documento composto nel modo che segue:

  • un frontespizio;
  • un modulo contenente i dati relativi all’attività propria;
  • tanti ulteriori moduli quanti sono i fondi dalle stesse gestiti.

Nelle istruzioni si precisa che le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche.

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