Transfer pricing, la circolare con i chiarimenti sulla documentazione in consultazione fino al 12 ottobre

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Transfer pricing, nella bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo. Consultazione pubblica fino alla scadenza del 12 ottobre: le istruzioni per partecipare.

Transfer pricing, la circolare con i chiarimenti sulla documentazione in consultazione fino al 12 ottobre

Transfer pricing: alla luce della revisione delle normativa e delle ultime novità introdotte, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori economici e più in generale degli addetti ai lavori una bozza di circolare per chiarire una serie di punti relativi alla documentazione utile per verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

Dal contenuto alla tempistica da rispettare, sono diversi i punti su cui fare luce. E fino alla scadenza del 12 ottobre 2021 è possibile inviare le proprie osservazioni sul tema.

Transfer pricing, la circolare con i chiarimenti sulla documentazione in consultazione fino al 12 ottobre

In base alla disciplina del Transfer pricing, che riguarda i prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate, in presenza di una idonea documentazione non si incorre nella sanzione amministrativa per infedele dichiarazione che deriva da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati ed è possibile accedere a un regime premiale.

I dettagli sui documentati da avere a disposizione sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 novembre 2020.

In linea con quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, ha aggiornato i requisiti da rispettare perché la documentazione predisposta dal contribuente possa essere considerata idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni.

Sono state, quindi, superate le indicazioni fornite con il provvedimento emanato 10 anni prima, il 29 settembre 2010.

Come si legge nel comunicato stampa del 20 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato una bozza di circolare per fornire chiarimenti sulla disciplina del transfer pricing e in particolare sulla documentazione utile a non incorrere nella sanzione per dichiarazione infedele.

Il testo è oggetto di una consultazione pubblica a cui è possibile partecipare entro la scadenza del 12 ottobre 2021.

Transfer pricing: come partecipare alla consultazione pubblica entro la scadenza del 12 ottobre 2021

Operatori ed esperti sono invitati a inviare le loro osservazioni all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Il testo trasmesso all’Agenzia delle Entrate deve avere il seguente schema:

  • Tematica;
  • Paragrafo della circolare;
  • Osservazione;
  • Contributo;
  • Finalità.

La circolare, in versione di bozza, su cui è possibile inviare le proprie considerazioni è organizzata come segue:

  • Premessa;
  • Contesto normativo di riferimento;
  • Finalità e struttura del provvedimento;
  • Contenuto del Masterfile;
  • Contenuto della Documentazione Nazionale;
  • Documentazione relativa alle stabili organizzazioni;
  • Documentazione idonea per piccole e medie imprese;
  • Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea:
    • Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale;
    • Termini di consegna della Documentazione;
    • Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea;
  • Comunicazione del possesso della documentazione idonea;
  • Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto;
  • Valutazione della documentazione idonea.
Agenzia delle Entrate - Bozza di circolare su Transfer pricing del 20 settembre 2021
Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Una volta terminata la fase di consultazione pubblica, i commenti inviati dagli operatori economici e dagli esperti saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, ad eccezione di quelli che contengono una espressa richiesta di non divulgazione.

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