Scontrino elettronico, invio dei corrispettivi di luglio entro il 2 settembre senza sanzioni

Prima scadenza in arrivo per lo scontrino elettronico: i dati dei corrispettivi di luglio dovranno essere inviati entro il 2 settembre 2019. Dal giorno successivo scatteranno le sanzioni in caso di trasmissione tardiva.

Scontrino elettronico, invio dei corrispettivi di luglio entro il 2 settembre senza sanzioni

Prima scadenza in arrivo per lo scontrino elettronico: la trasmissione telematica dei corrispettivi del mese di luglio dovrà essere effettuata ad ultimo entro il 2 settembre 2019.

È questo il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati degli scontrini e delle ricevute relativi al periodo compreso tra il 1° ed il 31 luglio, mese di debutto del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La scadenza per la trasmissione telematica è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, termine unico sia per i contribuenti con liquidazione IVA mensile che trimestrale. La scadenza del 31 agosto, cadendo di sabato, è automaticamente rinviata al lunedì successivo che, per l’appunto, è il giorno 2 settembre 2019.

Nel caso di omesso, incompleto o errato invio dei dati dei corrispettivi entro tale data, scatteranno le sanzioni.

La moratoria semestrale introdotta dal Decreto Crescita non prevede, come invece stabilito per i primi mesi di introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, una riduzione parziale nel caso di trasmissione oltre il termine, un punto da tenere bene a mente per evitare di incorrere in cattive sorprese.

Scontrino elettronico, invio dei corrispettivi di luglio entro il 2 settembre senza sanzioni

Il 2 settembre 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro che effettuano operazioni documentate mediante scontrini fiscali o ricevute dovranno trasmettere il flusso di dati delle operazioni del mese di luglio all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo dello scontrino elettronico è partito dal 1° luglio 2019 con quella che è stata definita una sorta di proroga di fatto, con riflessi su due fronti:

  • sull’obbligo di attivazione dei registratori telematici;
  • sul fronte delle tempistiche per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate e di riflesso sulle sanzioni previste.

Per quel che riguarda i nuovi RT, necessari per la memorizzazione dei dati nonché per la trasmissione in tempo reale dei dati degli scontrini elettronici, l’Agenzia delle Entrate esclusivamente per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo, consente di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso, ovvero tramite ricevute fiscali.

In parallelo, la trasmissione dei dati dei corrispettivi che, a regime, dovrà avvenire entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, per il primo semestre definito di moratoria prevede una scadenza per ciascun mese e quindi l’invio degli scontrini potrà essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

L’invio dei dati, per il semestre di moratoria, potrà essere effettuato mediante i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, è possibile consultare la guida all’invio dei dati tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, con le istruzioni che spiegano come fare passo per passo.

La proroga della scadenza si applica indistintamente sia a chi ha attivato e messo in servizio il registratore telematico che per i contribuenti che continuano ad emettere le ordinarie ricevute o gli scontrini cartacei.

Scontrino elettronico, le sanzioni per omesso e tardivo invio dal 3 settembre 2019

Cosa rischia chi non rispetta la scadenza del 2 settembre 2019 per l’invio dei dati dei corrispettivi di luglio? Dal 3 settembre, nel caso di omesso o tardivo invio all’Agenzia delle Entrate, si applicheranno le sanzioni di cui al comma 6, articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015 che, a sua volta, richiama agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, nel caso di invio tardivo dei dati dei corrispettivi giornalieri, la sanzione applicata è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato nei termini previsti. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Accanto alla sanzione pecuniaria è poi prevista una sanzione accessoria che, ai sensi dell’articolo 12 comma 2, prevede nel caso di quattro distinte violazioni commesse nel corso di 5 anni la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

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