Rientro dei cervelli 2022, istruzioni su domanda e versamento per la proroga delle agevolazioni fiscali

Rosy D’Elia - Imposte

Rientro dei cervelli 2022, dall'Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni su come presentare domanda al datore di lavoro e come effettuare il versamento per l'accesso alla proroga delle agevolazioni fiscali. Con il provvedimento del 31 marzo, operative le novità della Legge di Bilancio. Prima scadenza fissata al 27 settembre.

Rientro dei cervelli 2022, istruzioni su domanda e versamento per la proroga delle agevolazioni fiscali

Rientro dei cervelli 2022, dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per presentare domanda di accesso alla proroga delle agevolazioni fiscali prevista dall’ultima Legge di Bilancio.

La possibilità di estendere il regime fiscale agevolato, riconosciuta già ai lavoratori impatriati, viene offerta anche a docenti, ricercatrici e ricercatori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano già della riduzione dell’imponibile al 10 per cento.

Dal punto di vista pratico sono due i passi da compiere per accedere al prolungamento del periodo di fruizione dei benefici:

  • è necessario procedere con un versamento pari al 5 o al 10 per cento, in base a requisiti diversi, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione;
  • bisogna, inoltre, comunicare l’opzione al datore di lavoro in caso di lavoro dipendente o in caso di lavoro autonomo indicarla nella dichiarazione dei redditi.

La prima scadenza per procedere è fissata al 27 settembre, 180 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del 31 marzo che rende operative le novità dell’ultima Manovra.

Rientro dei cervelli 2022, istruzioni sul versamento per la proroga delle agevolazioni fiscali

La riduzione del 90 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto per docenti e ricercatori che rientrano dall’estero dura di base 6 anni.

In presenza di specifici requisiti e grazie alle modifiche previste dal Decreto Crescita, però, è possibile accedere alle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli per un tempo più lungo:

  • per 8 anni, in caso di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia della residenza o successivamente;
  • per 11 anni in caso di due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • per 13 anni in caso di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 nel testo dell’articolo 44 del decreto n. 78 del 2010 tramite una serie di rimandi, la possibilità di prolungare il periodo di fruizione dei benefici anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020.

Per usufruire dell’estensione del regime agevolato, docenti, ricercatori e ricercatrici devono procedere al pagamento di una somma pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione entro la scadenza del 27 settembre per il 2022.

Il termine per il futuro, invece, è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e inserendo lo specifico codice tributo che l’Agenzia delle Entrate istituirà con una risoluzione ad hoc. Non è possibile avvalersi della compensazione.

Determinanti per stabilire il valore delle somme dovute sono i requisiti di partenza di coloro che intendono beneficiare dell’estensione delle agevolazioni per il rientro dei cervelli.

VersamentoRequisiti
Importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
Importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione Almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

La casa può essere acquistata direttamente dal docente o dal ricercatore che ha diritto alle agevolazioni o anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, e anche in comproprietà.

Rientro dei cervelli 2022, come fare domanda per la proroga delle agevolazioni fiscali

Sempre entro la scadenza del 27 settembre 2022, e del 30 giugno per gli anni successivi, docenti e ricercatori lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una domanda scritta di applicazione della proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli.

Chi svolge un’attività in forma autonoma deve indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale effettua il versamento dovuto per l’accesso all’estensione del regime agevolato.

La richiesta sottoscritta dall’interessato o dall’interessata deve contenere i seguenti dati:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • il codice fiscale;
  • l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
  • i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero;
  • ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e già oggetto delle agevolazioni relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
  • estremi del versamento per l’esercizio dell’opzione.

In questo modo si concretizza per docenti, ricercatori e ricercatrici la possibilità di beneficiare della riduzione dell’imponibile per il rientro dei cervelli per un periodo più lungo.

Nel testo del provvedimento si legge:

“I soggetti indicati nell’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute limitatamente al 10 per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione”.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano
il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme corrisposte dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ridotto al 10 per cento.

Tutti i dettagli e le istruzioni per procedere nel testo integrale del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 31 marzo 2022.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 102028 del 31 marzo 2022
Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come integrato dall’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei docenti o ricercatori.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network