Partite IVA in regime forfettario, nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2024 e semplificazioni ridotte

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Per i titolari di partita IVA in regime forfettario dal 1° gennaio 2024 è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica e, conseguentemente, dell'esterometro. Nell'elenco dei nuovi adempimenti quelli legati all'avvio del concordato preventivo biennale, con una significativa riduzione delle semplificazioni previste per le imprese minori

Partite IVA in regime forfettario, nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2024 e semplificazioni ridotte

Partite IVA in regime forfettario alla prova dei nuovi adempimenti entrati in vigore allo scoccare del 1° gennaio 2024.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari, per effetto del venir meno dell’esonero previsto fino alla soglia di ricavi e compensi di 25.000 euro, porta con sé anche l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni estere.

Ecco quindi che in parallelo all’e-fattura, nell’elenco dei nuovi adempimenti dell’anno trova spazio anche l’esterometro previsto in via generalizzata anche per i forfettari.

Semplificazioni ridotte per le partite IVA minori anche alla luce dell’avvio del concordato preventivo biennale, che introduce la necessità di trasmettere al Fisco alcuni dati relativi all’attività esercitata.

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Partite IVA in regime forfettario, nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2024: dalla fattura elettronica all’esterometro

L’inizio del nuovo anno è stato caratterizzato dall’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. Dopo il debutto dal 1° luglio 2022 per le partite IVA forfettarie sopra la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi, dal 1° gennaio 2024 sono venuti meno gli esoneri previsti in via residuale.

Nella platea dei soggetti obbligati, quindi, sono entrati anche i titolari di partita IVA precedentemente esonerati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, ossia i titolari di partita IVA in regime di vantaggio, in regime forfettario e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

La fattura elettronica è quindi obbligatoria anche per le partite IVA minori, fermo restando il divieto confermato anche nel 2024 per le prestazioni sanitarie.

L’estensione dell’e-fattura comporta quindi la necessità di adeguarsi ai tempi di emissione delle stesse tramite il SdI, ma anche agli adempimenti connessi.

Tra questi vi è l’esterometro e per le operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° gennaio 2024 sarà quindi necessaria la trasmissione all’Agenzia delle Entrate per tutte le partite IVA in regime forfettario.

L’invio dovrà avvenire secondo tempistiche differenziate in ragione dell’operazione:

  • per le fatture attive, e quindi per le operazioni verso soggetti esteri, l’invio tramite il SdI dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di emissione della fattura, secondo quanto previsto quindi in via generale;
  • per le fatture passive, e quindi per le operazioni ricevute da fornitori esteri, sarà necessario trasmettere l’autofattura al SdI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Un obbligo quindi che dal 1° gennaio 2024 si applicherà anche alle partite IVA forfettarie appena entrate nella platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, aspetto tra l’altro già evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2022.

I forfettari quindi,

“rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.”

Partite IVA in regime forfettario, dal concordato preventivo biennale nuovi adempimenti

Non solo fatturazione elettronica. Anche sul fronte delle novità previste in materia di concordato preventivo biennale si va verso una serie di nuovi adempimenti per i forfettari.

Anche le partite IVA che applicano la flat tax potranno infatti aderire al piano predisposto dall’Agenzia delle Entrate che consentirà di stabilire in anticipo le imposte dovute.

Ma, ai fini dell’elaborazione della proposta da parte del Fisco, sarà necessario trasmettere un apposito set di dati, di modo da rendere esatto e “millimetrico” il calcolo anticipato del conto dovuto per il biennio 2024-2025.

Entro il 15 marzo di ciascun anno (aprile per il 2024) l’Agenzia delle Entrate è chiamata a predisporre specifici programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e a definire modalità di invio e dati da trasmettere sarà un successivo provvedimento, affiancato ad un decreto attuativo del MEF.

Non è quindi ancora chiaro quali saranno i dati da inviare, fermo restando che per i titolari di partita IVA in regime forfettario si attingerà anche alle informazioni contenute nel quadro RS della dichiarazione dei redditi.

Lo scenario è ancora tutto da definire, ma quel che è certo è che l’avvio delle novità previste dall’anno in corso anche per i forfettari porta ad una serie di nuovi obblighi e adempimenti, con il conseguente restringimento delle misure in materia di semplificazione per le partite IVA minori.

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