Nuovo codice deontologico commercialisti: consultazione pubblica fino al 10 marzo 2024

Tommaso Gavi - Commercialisti ed esperti contabili

Nuovo codice deontologico per i commercialisti in approvazione entro marzo. La bozza è in consultazione fino al 10 marzo. Gli iscritti possono inviare osservazioni tramite email

Nuovo codice deontologico commercialisti: consultazione pubblica fino al 10 marzo 2024

Nuovo codice deontologico in arrivo per i commercialisti.

A renderlo noto è l’informativa n. 22/2024, diffusa il 26 febbraio.

Il testo sarà in consultazione pubblica fino al 10 marzo prossimo e i professionisti hanno tempo per inviare eventuali osservazioni.

L’approvazione definitiva è prevista entro il mese di marzo. Tra gli aspetti inseriti nel nuovo codice di condotta: l’equo compenso e le regole contro l’utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione e dei social.

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Nuovo codice deontologico commercialisti: consultazione pubblica fino al 10 marzo 2024

Entro la fine di marzo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili approverà un nuovo codice deontologico.

Lo ha fatto sapere lo stesso presidente Elbano de Nuccio nell’informativa n. 22/2024, pubblicata il 26 febbraio scorso.

La bozza del nuovo codice deontologico è scaricabile dal portale del CNDCEC, così come l’informativa in questione.

CNDCEC - Allegato all’informativa n. 22 del 26 febbraio 2024
Approvazione della proposta di un nuovo codice deontologico - pubblica consultazione fino al 10 marzo 2024.

I professionisti hanno la possibilità di collaborare attivamente: il testo è in consultazione pubblica fino al prossimo 10 marzo 2024.

Gli iscritti possono inviare eventuali osservazioni, entro la scadenza indicata, all’indirizzo email [email protected].

Sono diversi gli aspetti in merito ai quali il vecchio codice sarà modificato. Tra questi c’è l’inserimento della misura dell’equo compenso per la professione.

Vengono inoltre aggiunte regole contro l’utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione e dei social, in particolare nei confronti di altri iscritti alla categoria professionale.

Nuovo codice deontologico commercialisti: le novità in arrivo

Tra i diversi elementi di novità della bozza del nuovo codice deontologico dei commercialisti c’è l’inserimento dell’equo compenso.

L’articolo 25 prevede infatti quanto di seguito riportato:

“1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:

  • a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
  • b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.”

Il nuovo codice, facendo riferimento alla legge n. 49/2023, stabilisce che i compensi del commercialista debbano da un lato essere giusti, equi e proporzionati all’attività richiesta, dall’altra che soggetto deve informare il cliente sulla nullità per compensi che non siano in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale.

La valutazione sul compenso deve tenere conto dei seguenti elementi:

  • del valore e natura della pratica;
  • dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica;
  • delle condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
  • dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
  • dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
  • del pregio dell’opera prestata;
  • dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

Sui nuovi punti che vengono inseriti nel documento ci sono gli obblighi relativi ai rapporti con la stampa e con tutti gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, compresi social network.

In tali ambienti il professionista non deve:

  • fornire notizie coperte dal segreto professionale;
  • spendere il nome dei propri clienti;
  • enfatizzare le proprie capacità professionali;
  • comunicare informazioni equivoche, ingannevoli o suggestive.

Nel testo si legge inoltre, all’articolo 14, che:

“Il professionista non può usare, con qualsiasi modalità e strumento, espressioni sconvenienti, denigratorie ed offensive, sia nello svolgimento dell’attività professionale, sia al di fuori dello svolgimento dell’attività professionale. Il professionista, inoltre, non deve denigrare, screditare o svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale e/o espletate in organismi istituzionali di categoria.”

All’articolo 39 viene invece specificato quanto segue:

“Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli: 6, commi 1 e 2(1); 11(2); 14, comma 2(3); 28, comma 1(4) e 29, comma 1(5).”

Ci sono poi regole più specifiche legate ad esempio all’obbligo di comunicare al cliente di eventuali collaboratori o al divieto di affidamento del lavoro a terzi, senza un preventivo accordo.

Indicazioni riguardano anche la formazione professionale continua, che deve essere vista come punto di partenza a cui aggiungere ulteriori attività formative relative ai settori di specializzazione.

Tra gli altri aspetti specifici c’è anche quello di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nel caso in cui l’assistito ne faccia richiesta.

Infine il professionista non può proporre prestazioni gratuite o a prezzi simbolici.

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