Cause di non punibilità: le novità del decreto Sanzioni per gli omessi versamenti

Tommaso Gavi - Imposte

Non punibilità per omessi versamenti di IVA e ritenute se le cause, sopravvenute, non imputabili all'autore. il giudice dovrà tenere conto della crisi non transitoria di liquidità, se dipende da determinate condizioni

Cause di non punibilità: le novità del decreto Sanzioni per gli omessi versamenti

Ieri, 21 febbraio 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto Sanzioni fiscali.

Il testo del decreto, che attua un’ulteriore parte della riforma fiscale, deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sono tuttavia diverse le misure che intervengono sulla proporzionalità delle sanzioni amministrative e sulla certezza delle norme penali.

Tra gli interventi, inseriti nella bozza precedente all’approvazione del testo c’è, c’è la modifica alle regole relative alla non punibilità in caso di omessi versamenti di IVA e ritenute.

Sarà prevista per cause sopravvenute non sono imputabili all’autore. Il giudice sarà chiamato a tenere in considerazione delle situazioni di crisi non transitoria di liquidità legata all’impossibilità di riscuotere crediti.

Cause di non punibilità: le novità del decreto Sanzioni per gli omessi versamenti

Tra le diverse misure inserite nella bozza circolata prima dell’approvazione del testo del decreto Sanzioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 21 febbraio 2024, ci sono le novità in merito agli omessi versamenti di IVA e ritenute.

Il decreto prevede un nuovo comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000.

Viene prevista la non punibilità se l’omissione dei versamenti dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.

In tale circostanza, il giudice dovrà tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta:

  • alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi;
  • al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni pubbliche;
  • alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Tali situazioni possono, di fatto, giustificare le omissioni nei versamenti indicati e permettere la non punibilità.

Per l’ufficialità si dovrà attendere il testo in Gazzetta Ufficiale.

Cause di non punibilità: gli indici su cui si baserà la valutazione del giudice

Oltre alle modifiche previste dall’inserimento del nuovo comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000, novità in merito alla non punibilità riguardano anche l’inserimento del successivo comma 3-ter.

Tale comma è relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto all’articolo 131-bis del codice penale.

Nel nuovo comma sono indicati gli indici che il giudice sarà chiamato a valutare in modo prevalente.

Tra questi ci sono:

  • l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
  • l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione finanziaria;
  • l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione attraverso rateizzazione;
  • la situazione di crisi, stabilita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Anche in questo caso le nuove disposizioni dovranno trovare conferma nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

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