Comunicazioni liquidazioni IVA: vanno inviate anche senza operazioni nel trimestre?

Giuseppe Guarasci - Comunicazioni IVA e spesometro

Ad inizio ottobre è prevista la scadenza delle Lipe relative al secondo trimestre 2023: andranno inviate anche nel caso di assenza di operazioni nel trimestre aprile, maggio e giugno?

Comunicazioni liquidazioni IVA: vanno inviate anche senza operazioni nel trimestre?

Le comunicazioni telematiche delle liquidazioni IVA periodiche vanno inviate con cadenza trimestrale, eccezion fatta per il quarto trimestre, che può eventualmente essere inviato contestualmente alla dichiarazione IVA.

La prossima scadenza è il prossimo 2 ottobre 2023, data entro la quale si dovranno inviare i dati relativi al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno).

A questo proposito, la redazione di Informazione Fiscale ha ricevuto diverse richieste di lettrici e lettori che ci chiedono se le Lipe debbano essere inviate anche quando nel trimestre di riferimento non ci siano state operazioni attive e/o passive.

In altre parole, in questo articolo proviamo a comprendere se si devono inviare le comunicazioni delle liquidazioni IVA quando il trimestre di riferimento non presenta operazioni attive e quindi la liquidazione (risultato) del trimestre è a zero?

Analizziamo insieme questa particolare situazione e cosa devono fare i soggetti che si trovano senza operazioni attive nel trimestre.

Comunicazioni trimestrali IVA delle liquidazioni periodiche (Lipe) 2023 quando il trimestre di riferimento è senza operazioni e il saldo è pari a zero

Una delle domande più ricorrenti prima della scadenza delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA è la seguente:

Occorre inviare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche dell’IVA quanto il trimestre di riferimento non presenta operazioni ai fini IVA e quindi il risultato è pari a zero?

La risposta è negativa: non è necessario inviare le comunicazioni trimestrali IVA anche quando la liquidazione chiude con risultato pari a zero e non ci sono operazioni ai fini IVA nel trimestre.

Per quale motivo?

A spiegarlo è la stessa Agenzia delle Entrate nelle faq pubblicate in materia di comunicazioni IVA.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, rimane se si deve dare evidenza del riporto di un credito derivante dal trimestre precedente.

Se quindi dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione e può evitare la scadenza delle Lipe.

Il caso in questione è, ad esempio, quello di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per di riferimento; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese precedente al periodo delle Lipe, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al trimestre in questione.

Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Bisogna inoltre fare attenzione a un altro aspetto: ovviamente le comunicazioni delle liquidazioni IVA devono essere inviate nel caso in cui:

  • il risultato sia a credito (vedi comma 3 articolo 4 D.L. 193/2016);
  • si debba riportare in liquidazione un credito da periodo precedente.

Comunicazioni liquidazioni IVA 2023 a periodicità trimestrale: i casi di esonero

Proprio a questo proposito ricordiamo che il comma 3 dell’articolo 4 del DL 193/2016 prevede esplicitamente la causa di esonero dall’obbligo di invio telematico delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA ovvero:

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero

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