Riduzione o annullamento secondo acconto del modello 730/2022: la scadenza per la comunicazione che consente di modificare IRPEF o cedolare secca è fissata al 10 ottobre. Quando è possibile e come fare? Di seguito le istruzioni.
Secondo acconto modello 730/2022: c’è tempi fino al 10 ottobre per la riduzione o l’annullamento.
È questa la scadenza da tenere a mente per chiedere che il secondo acconto dell’IRPEF così come della cedolare secca sugli affitti venga applicato in misura inferiore rispetto a quanto emerso in sede di presentazione del modello 730/2022.
Una possibilità concessa al contribuente sotto la propria responsabilità, e che espone al rischio di sanzioni in caso di versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto, ma che consente di evitare di pagare più imposte rispetto a quanto dovuto sulla base di specifiche situazioni.
Vediamo di seguito quando è possibile comunicare di voler ridurre o annullare il secondo acconto relativo al modello 730/2022, istruzioni e tempistiche.
Modello 730/2022: riduzione o annullamento secondo acconto IRPEF e cedolare secca
Anche lavoratori dipendenti e pensionati che presentano il modello 730 pagano di norma il secondo acconto entro il mese di novembre. Si tratta del secondo importante appuntamento con l’IRPEF e la cedolare secca, imposte dovute tenuto conto dei dati indicati in dichiarazione dei redditi.
Le regole di calcolo del secondo acconto delle imposte sui redditi determinano, in specifici casi, l’obbligo di versare una somma superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Si pensi ad esempio ai contribuenti che sanno di aver sostenuto un importo elevato di spese detraibili, ad esempio per il superbonus del 110 per cento, che quindi abbatteranno l’imposta dovuta nell’anno successivo, o ancora un’eventuale risoluzione del contratto d’affitto per il quale sorge l’obbligo di versare la cedolare secca.
Sono queste due ipotesi in cui è consentito chiedere la riduzione o, nei casi più estremi, l’annullamento del secondo acconto dell’IRPEF o della cedolare secca emerso dal prospetto di liquidazione del modello 730/2022.
La scadenza è fissata al 10 ottobre 2022, come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730 fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Modello 730/2022, riduzione o annullamento secondo acconto sotto la responsabilità del contribuente
È il lavoratore a dover comunicare la volontà di riduzione o annullamento del secondo acconto, dovuto entro il 30 novembre.
Scadenza e regole per il versamento delle imposte emerse dal modello 730 sono le stesse previste per i titolari di partita IVA: il secondo acconto si paga in un’unica soluzione, e per i lavoratori con sostituto d’imposta l’importo dovuto è addebitato direttamente in busta paga.
Rispettando la scadenza del 10 ottobre è possibile quindi evitare l’addebito o ridurne l’importo.
La comunicazione va inviata per iscritto al datore di lavoro, indicando quanto dovuto, ed è sotto la propria responsabilità che il contribuente sceglie di versare meno di quanto indicato nel prospetto di liquidazione.
A stabilirlo è il comma 6, articolo 19 del Decreto n. 164/1999, che disciplina le regole per l’assistenza fiscale e dispone quanto segue:
“I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilità’, l’importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.”
Versare un importo inferiore a quanto dovuto comporta infatti l’applicazione delle sanzioni per omesso pagamento, che in caso di richiesta di riduzione del secondo acconto restano a carico del contribuente.
Si ricorda in ogni caso che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, non si applicano interessi e sanzioni in caso di:
- insufficiente versamento della prima rata, se l’importo pagato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l’importo pagato come prima rata o complessivamente non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione dell’anno in corso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello 730/2022: riduzione o annullamento secondo acconto IRPEF e cedolare secca