Modello 730 precompilato: invio spese sanitarie solo se si è iscritti all’albo

Rosy D’Elia - Modello 730

Modello 730 precompilato: invio spese sanitarie solo se si è iscritti a un albo professionale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, lo spunto da una società che opera nel campo dell'ortopedia ma svolge un'attività di artigianato che non richiede di essere iscritti all'albo dei tecnici ortopedici, inclusi nella lista dei soggetti obbligati. I dettagli nella risposta all'interpello numero 115 del 23 aprile 2020.

Modello 730 precompilato: invio spese sanitarie solo se si è iscritti all'albo

Modello 730 precompilato: solo se si è iscritti a uno specifico albo professionale, è necessario procedere con l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 115 del 23 aprile 2020 che fa luce sulle regole da rispettare partendo da un caso pratico.

Protagonista è una società che opera nel campo dell’ortopedia: svolge un’attività soggetta all’iscrizione nell’albo artigiani e nella “banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura” del Ministero della Salute, ma non fa riferimento a uno specifico albo professionale.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 115 del 23 aprile 2020
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019 - Soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Modello 730 precompilato: invio spese sanitarie solo se si è iscritti a un albo specifico

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere se è tenuta a iscriversi al Sistema Tessera Sanitaria e a rispettare l’obbligo del relativo invio dei dati per la predisposizione del modello 730 precompilato come i tecnici ortopedici.

Il dubbio sorge alla luce delle novità introdotte dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, che ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie per le prestazioni che vengono erogate da coloro che esercitano professioni sanitarie.

La società ritiene di non rientrare tra i soggetti obbligati all’invio dei dati sulle spese sanitarie perché l’attività svolta non può rientrare tra le professioni sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 115 del 23 aprile 2020, conferma che non è necessaria l’iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria e la relativa trasmissione delle informazioni sulle spese dei contribuenti.

Modello 730 precompilato: invio dati al Sistema Tessera Sanitaria solo in caso di iscrizione a un albo di professioni sanitarie

Nel motivare la sua risposta l’Amministrazione finanziaria ripercorre il quadro normativo di riferimento.

Il decreto legislativo numero 175 del 21 novembre 2014 ha introdotto, per alcuni soggetti, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati che riguardano le prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche perché l’Agenzia delle Entrate possa utilizzarli per predisporre il modello 730 precompilato.

Con la Legge di stabilità 2016, l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate è stato esteso anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Dal debutto dell’obbligo ad oggi, una serie di interventi hanno definito e chiarito in maniera sempre più dettagliata i soggetti obbligati alla trasmissione delle informazioni che riguardano le prestazioni erogate nei confronti dei contribuenti.

Con l’ultimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22
novembre 2019, sono stati inseriti nell’elenco, tra gli altri, anche gli “iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico.

Ma nel caso analizzato, non c’è nessun obbligo: la società non è comunque tenuta a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria dal momento che opera nel campo dell’ortopedia e non “soggiace all’iscrizione in uno specifico albo professionale, ma soltanto nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46”.

Partendo da questi presupposti, l’Agenzia delle Entrate arriva alla conclusione che segue:

“Si ritiene che l’istante, non rientrando tra gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, non figuri tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dati in parola, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019.”

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