Imposta sulle donazioni e denaro donato da un conto corrente estero: i chiarimenti delle Entrate

Marcello Maiorino - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Imposta sulle donazioni; non risulta integrato il presupposto territoriale per il denaro donato depositato su un conto corrente estero. Le conclusioni cui perviene l’Agenzia delle entrate con la risposta numero 7 del 2024 sono in linea con la recente giurisprudenza di legittimità in materia di principio di territorialità di cui all'articolo 2 del TUS

Imposta sulle donazioni e denaro donato da un conto corrente estero: i chiarimenti delle Entrate

Con la risposta n. 7 del 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione ai fini dell’imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto corrente estero da parte di un donante estero, in favore di un beneficiario italiano, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990 (cd. TUS), in ordine alla sussistenza o meno del presupposto di territorialità.

I chiarimenti traggono origine da un quesito sottoposto da un cittadino italiano, che intende acquistare un appartamento da una società cooperativa edilizia; sua zia, cittadina svizzera, residente all’estero, intende donargli la somma necessaria ad effettuare l’acquisto dell’immobile.

La zia intende effettuare un bonifico del relativo importo sul conto corrente italiano intestato al donatario.

In particolare, il contribuente ha chiesto di sapere se l’accredito sul conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qualificazione del bene come esistente nello Stato, con conseguente applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

La normativa da considerare per sciogliere i nodi su imposta sulle donazioni e denaro donato da conto corrente estero

In applicazione della disposizione recata dall’articolo 2 del TUS, che disciplina il principio di territorialità dell’imposta, se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero.

Se invece il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ’“esistenti’’ sul territorio italiano.

Occorre pertanto verificare se il bene donato risulta esistente sul territorio italiano.

Al riguardo si fa presente che l’articolo 2, comma 3 del TUS pone, altresì, una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, per alcune categorie di beni, ossia, tra l’altro, per:

  • b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;
  • c) le obbligazioni egli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b) [...];
  • e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato [...].

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta, relativamente agli atti formati all’estero da parte di un soggetto donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare “esistenti”’ o meno nel territorio dello Stato, ai sensi dei commi 2 e 3, del citato articolo 2 del TUS.

Dunque, nella fattispecie in esame, occorre esaminare se l’oggetto della donazione, vale a dire il denaro, possa essere considerato quale bene ’“esistente”’ nel territorio dello Stato.

Imposta sulle donazioni e denaro donato su un conto corrente estero sotto la lente delle Entrate

Al riguardo, viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 8175 del 24 marzo 2021, concernente analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell’atto di liberalità, ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

In tale pronuncia, “per il principio della territorialità dell’imposta, pertanto, ai fini della imponibilità dell’operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano”.

A tal fine, i giudici osservano che “per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato. [...]. Ne consegue che, nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia”.

Risulta in termini anche la sentenza 12 aprile 2023, n. 9780, ove si ribadisce che “se il donante è residente in Italia al momento della donazione, questa è sempre soggetta ad imposta a prescindere dall’ubicazione del bene o del diritto donato (in territorio nazionale o estero). Di contro, se il donante è residente all’estero al momento della donazione, questa è soggetta ad imposta soltanto in relazione all’ubicazione del bene o del diritto donato in territorio nazionale (secondo il collegamento individuato nell’elenco prestabilito dal legislatore). Pertanto, in coerenza a tale principio, questa Corte ha affermato che la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2, commi 2 e 3, l’imposta è dovuta solamente per i beni e ’’diritti esistenti’’ sul territorio nazionale”.

Sulla base delle citata ricostruzione giurisprudenziale, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 2024 perviene alla conclusione che nell’ipotesi in cui il denaro donato, prima della donazione mediante bonifico, è esistente all’estero in quanto ivi depositato su un conto corrente, non risulta integrato il presupposto territoriale di cui al citato articolo 2 del TUS per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Mancando pertanto i criteri di collegamento con lo Stato italiano, l’atto di donazione non è da assoggettare all’imposta sulle donazioni.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 7 del 12 gennaio 2024
Tassazione ai fini dell’imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto corrente estero da parte di un donante estero, in favore di un beneficiario italiano.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network