Terremoto, tasse di successione: modalità di rimborso nel provvedimento AdE

Anna Maria D’Andrea - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Tasse di successione: ecco il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono illustrate le modalità di rimborso delle imposte versate nei comuni colpiti dal terremoto.

Terremoto, tasse di successione: modalità di rimborso nel provvedimento AdE

Tasse di successione per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili dopo il terremoto: con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato l’11 ottobre 2017 vengono illustrate le modalità di rimborso delle imposte versate.

La possibilità di presentare domanda di rimborso riguarda le imposte di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali e le imposte di bollo e registro versate per successioni di persone fisiche aperte prima del 13 agosto 2017 in relazione ad immobili demoliti o inagibili a seguito del terremoto.

Si tratta di quella che era stata definita dalla stampa come la “tassa sulle macerie”, che a causa di una dimenticanza del Governo, aveva obbligato a pagare le imposte sulle successioni i contribuenti ereditari di abitazioni ridotte a macerie da familiari defunti a seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia, primo tra tutti quello del 24 agosto 2016.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato l’11 ottobre 2017 arriva a conclusione una vicenda che aveva causato non poche polemiche da parte dei cittadini e imbarazzo per le Istituzioni.

Di seguito le regole e le modalità per presentare domanda di rimborso delle tasse di successione pagate per le eredità di immobili danneggiati o inagibili a seguito del terremoto del Centro Italia.

Terremoto, tasse di successione: modalità di rimborso e regole. Ecco il provvedimento AdE

Le domande di rimborso delle imposte pagate per le successioni di persone fisiche aperte a partire dal 13 agosto 2017 dovranno essere presentate presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.

Il rimborso riguarda esclusivamente le imposte versate per le successioni di persone fisiche aventi ad oggetto immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del terremoto che ha colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

Il rimborso delle imposte di successione versate sarà automatizzato e verrà versato mediante accredito su c\c postale o bancario, indicando i dati necessari, ovvero con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

Si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2017.

Agenzia delle Entrate - provvedimento 11 ottobre 2017
Scarica il testo del provvedimento sul rimborso delle imposte di successione pagate per immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguio del terremoto del Centro Italia.

Rimborso tasse di successione terremotati: ecco chi può richiederlo

La possibilità di richiedere il rimborso delle imposte di successione per immobili resi inagibili o demoliti a seguito del terremoto è stata introdotta con l’art. 16-sexies del decreto legge n. 191 del 20 giugno 2017, il decreto Sud.

Secondo quanto previsto, la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte pagate riguarda esclusivamente le successioni di persone fisiche aperte prima del 13 agosto 2017 e in riferimento a immobili che, alla data di apertura della successione, non fossero stati già riparati o ricostruiti, in tutto o in parte.

Come previsto dalle modifiche all’articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

“Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

  • risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
  • risultavano proprietari o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto;
  • risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata”.

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