Bando INAIL ISI 2019 revocato, le risorse utilizzate per i contributi alle imprese utili per adeguare gli ambienti di lavoro nel rispetto delle misure di sicurezza. Lo stabilisce l'articolo 95 del Decreto Rilancio: fino a 100.000 euro per l'acquisto di strumenti e attrezzature utili per ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Requisiti, importi e spese ammesse.
Bando INAIL ISI 2019 revocato, lo conferma l’INAIL dopo le novità stabilite dal Decreto Rilancio.
Le risorse vengono utilizzate per inserire nel pacchetto di agevolazioni destinate alle imprese nuovi contributi per le aziende che devono mettersi in linea con le misure di sicurezza e devono provvedere all’acquisto di strumenti e attrezzature capaci di ridurre il rischio di contagio da Covid 19.
Una misura di sostegno per tutti coloro che si trovano ad adeguare gli ambienti di lavoro per rispettare i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza coronavirus,
Le risorse, oltre ad arrivare dal bando INAIL ISI 2019 revocato, arrivano anche dai fondi che l’Istituto avrebbe dovuto destinare nel 2020 ai progetti di sicurezza sul lavoro.
A stabilirlo è l’articolo 95 del DL n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.
Contributi alle imprese per misure di sicurezza al posto del bando INAIL ISI 2019
Entro il 31 maggio 2020, l’INAIL avrebbe dovuto stabilire il nuovo calendario per le fasi di accesso al bando ISI 2019.
La tabella di marcia prevista in principio, infatti, era stata messa in stand by dall’emergenza coronavirus.
Ma per quest’anno lo stop del bando, che permette alle imprese impegnate nel migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro di accedere agli incentivi INAIL, è definitivo: con il Decreto Rilancio, viene revocato.
E i 250 milioni di euro già stanziati vengono utilizzati per i contributi alle imprese che acquistano strumenti utili per rispettare le misure di sicurezza imposte dall’emergenza coroanvirus, che saranno invece gestiti da Invitalia.
Nella notizia pubblicata il 27 maggio 2020 sul portale INAIL, si legge:
“Le risorse economiche che si rendono disponibili sono destinate al finanziamento di misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.
Sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all’asse 5 di Isi 2019 provenienti dal fondo agricoltura istituito con la legge 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell’avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli.
Sono pubblicati entro il 30 giugno 2020 gli aggiornamenti inerenti l’avvio delle iniziative che l’Istituto intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo all’avvio della procedura Isi Agricoltura 2019-2020”
Ai fondi del bando ISI INAIL 2019, si aggiunge anche lo “stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni”.
Possono accedere ai contributi per l’acquisto di strumenti utili a ridurre il rischio di contagio da coronavirus i soggetti indicati nell’articolo 95 del Decreto Rilancio:
- imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
- imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese,
- imprese agrituristiche;
- imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese.
Contributi alle imprese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il rispetto delle misure di sicurezza
Il contributo massimo per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il rispetto delle misure di sicurezza che le imprese possono richiedere cambia in base alle dimensioni dell’azienda.
Dimensione | Valore |
---|---|
Fino a 9 dipendenti | 15.000 euro |
Da 10 a 50 dipendenti | 50.000 euro |
Oltre 50 dipendenti | 100.000 euro |
Hanno diritto all’agevolazione le imprese che hanno effettuato negli ambienti di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore Decreto Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio.
Gli acquisti per cui è possibile beneficiare del contributo sono i seguenti:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Non è possibile accedere ai contributi, se per le stesse spese l’impresa ha beneficiato di altre agevolazioni, anche fiscali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi alle imprese per misure di sicurezza al posto del bando INAIL ISI 2019