La proroga fino al 31 marzo 2021 dei contratti a tempo determinato senza causale vale anche per i contratti di somministrazione. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello numero 2 del 3 marzo 2021.
Proroga dei contratti a tempo determinato senza causale: la previsione della legge di Bilancio 2021 si applica anche i rapporti a termine in somministrazione.
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello numero 2 del 3 marzo 2021, ribadisce quanto stabilito dall’ultima manovra in risposta all’emergenza da Covid-19: fino al 31 marzo di quest’anno è possibile prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato senza indicazione della causale giustificatrice.
Ma non solo, sulla base del quesito sottoposto dall’interpellante Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Ministero ha chiarito che il rinvio da concedere per una sola volta riguarda anche i rapporti di lavoro in somministrazione.
Si tratta di quei contratti, in estrema sintesi, che si costituiscono quando un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Contratti a tempo determinato: proroga senza causale anche per somministrazione
La risposta all’interpello numero 2 del 3 marzo 2021 riguarda i limiti di applicabilità della proroga dei contratti a tempo determinato senza causale prevista fino al 31 marzo 2021 dalla legge di Bilancio 2021 per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (art. 1 comma 279).
Limite invalicabile, tuttavia, resta la durata massima dei 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine, comprensiva di proroghe e rinnovi.
Inizialmente la deroga, in risposta all’emergenza epidemiologica, era stata introdotta dal Decreto Rilancio, che dava la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di una delle causali create dal Decreto Dignità.
Una previsione rimodulata dal Decreto Agosto che aveva fissato inizialmente il termine per l’applicazione della deroga al 31 dicembre 2020 poi prorogato, appunto, dall’ultima manovra al 31 marzo 2021.
Secondo quanto stabilito dagli articoli 19 e 21 del Decreto legislativo numero 81 del 2015 (Decreto Dignità), in materia di contratti di lavoro, il contratto a tempo determinato può durare al massimo 12 mesi e può essere rinnovato, fino a 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Ecco, quindi, che la CSEA chiede al Ministero se la deroga a queste disposizioni così come prevista dall’ultima legge di Bilancio sia riferibile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine. La risposta è affermativa.
Proroga contratti a tempo determinato senza causale: perché rientra la somministrazione
Nel contratto di lavoro in somministrazione, il datore di lavoro resta comunque il somministratore che può assumere i lavoratori messi poi a disposizione dell’utilizzatore oltre che a tempo indeterminato, anche a termine.
Il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore, peraltro, è soggetto alla disciplina propria del contratto a termine, ad esclusone di qualche particolarità che non attiene, però, né al rinnovo né alle causali.
Nel caso della somministrazione, infatti, si applicano le stesse regole sul rinnovo e la proroga.
Tant’è che anche per il rapporto in somministrazione, i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine eccedenti i 12 mesi sono subordinati alla presenza delle causali ordinarie.
Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro stipulato dall’agenzia di somministrazione può sempre essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
A riguardo, il Ministero del Lavoro, infatti, si è espresso in questo senso:
“Si ritiene che l’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge”.
- Ministero del Lavoro - Risposta all’interpello numero 2 del 3 marzo 2021
- Scarica la risposta all’interpello su CSEA - Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Deroga all’obbligo di causale previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
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