Bonus bebè 2017, rinnovo ISEE obbligatorio entro il 31 dicembre

Redazione - Modello Isee

Bonus bebè, rinnovo del modello ISEE obbligatorio entro il 31 dicembre 2017: ecco il messaggio dell'Inps e le istruzioni su chi deve farlo per non perdere le mensilità dell'assegno di natalità.

Bonus bebè 2017, rinnovo ISEE obbligatorio entro il 31 dicembre

Bonus bebè 2017: con messaggio del 10 novembre l’Inps ricorda che è obbligatorio il rinnovo del modello ISEE per non perdere il diritto a ricevere le mensilità riferite all’anno in corso.

A seguito dei controlli effettuati dall’Istituto sono risultati molti i casi di modello ISEE 2017 non presentato, cosa che per i beneficiari dell’assegno di natalità per nascite avvenute nel 2015 e nel 2016 fa immediatamente scattare la sospensione dell’erogazione del bonus bebè.

Se in molti casi si è pensato a semplici ritardi nel pagamento, l’Inps con il messaggio in oggetto ricorda che è obbligatorio procedere con la richiesta di una nuova DSU ai fini del calcolo del modello ISEE per il 2017.

Nel pieno della discussione circa la possibile abolizione dell’assegno di natalità a causa del mancato rifinanziamento in Legge di Bilancio 2018, l’Inps ricorda che nel caso di mancato rinnovo del modello ISEE entro il 31 dicembre 2017 non verranno erogate le mensilità sospese.

Di seguito il messaggio Inps e le istruzioni su quando è obbligatorio il rinnovo del modello ISEE per non perdere il diritto a percepire le mensilità del bonus bebè 2017.

Bonus bebè 2017, rinnovo ISEE obbligatorio entro il 31 dicembre. Ecco il messaggio Inps

Nel messaggio Inps n. 4476 del 10 novembre 2017 viene richiamata la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015, nella quale era appunto stato sottolineato l’obbligo di rinnovo del modello Isee ogni anno per non perdere il diritto a beneficiare del bonus bebè.

Il nuovo messaggio dell’Inps ricorda a chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la DSU ai fini Isee che la scadenza per presentarla è fissata al 31 dicembre 2017.

L’avviso riveste particolare importanza perché nel caso di mancata presentazione del modello ISEE aggiornato al 2017 verrà revocato il diritto a percepire l’assegno di natalità per coloro che hanno presentato domanda negli anni 2015 e 2016.

Attualmente l’erogazione dell’assegno di natalità per chi ha presentato domanda nel 2015 e nel 2016 e non ha rinnovato il modello Isee risulta esser sospesa.

Nel caso di mancata presentazione entro la scadenza del 31 dicembre 2017 la domanda decade e, in sostanza, si perderanno le mensilità di bonus bebè 2017 precedentemente sospese. Si potrà presentare nuova domanda per il 2018, nel rispetto dei requisiti di legge ma non si avrà diritto a percepire gli arretrati.

Si allega il messaggio Inps n. 4476 pubblicato il 10 novembre 2017 e, nei paragrafi successivi, alcuni chiarimenti.

Inps - messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017
Scarica il messaggio Inps che chiarisce le regole in merito all’obbligo di rinnovo del modello Isee per il bonus bebè

Bonus bebè: obbligatorio il rinnovo del modello Isee ogni anno

Il messaggio dell’Inps, rivolto a chi ha presentato domanda di bonus bebè nel 2015 e nel 2016, ricorda ancora una volta che è obbligatorio per i richiedenti rinnovare il modello Isee ogni anno.

Questo perché la presenza in banca dati Inps di un Isee in corso di validità è un requisito di legge previsto non soltanto per verificare il rispetto dei requisiti di reddito previsti dalla legge ma anche per stabilire l’importo dell’assegno di natalità.

Si ricorda infatti che il bonus bebè viene erogato nel rispetto del limite di 25.000 euro di reddito e che l’importo dell’assegno di natalità è di 160 euro al mese per tre anni per redditi inferiori a 7.000 euro ed è, invece, di 80 euro al mese per la restante platea di beneficiari.

Il messaggio dell’Inps chiarisce inoltre che la DSU ai fini ISEE ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.

Pertanto nonostante la domanda di bonus bebè si presenti una sola volta (e di regola nell’anno di nascita o adozione del figlio) è obbligatorio il rinnovo della DSU per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Non solo per il 2017: tutti gli aventi diritto all’assegno di natalità nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31 dicembre 2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2018.

Chi deve presentare il nuovo modello Isee?

Nel messaggio in oggetto, l’Inps riporta alcuni esempi utili per capire chi deve presentare il nuovo modello Isee al fine di ricevere le mensilità di bonus bebè spettanti per il 2017.

Si riportano di seguito gli esempi illustrati dall’Inps:

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016 . Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.

  • Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
  • Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.

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