Smart working: dal 1° aprile 2024 si torna alle regole ordinarie, cosa cambia

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Scadono il 31 marzo le ultime semplificazioni legate allo smart working. Dal 1° aprile si torna alle regole ordinarie e per lavorare in modalità agile sarà necessario stipulare un accordo individuale e inviare le comunicazioni obbligatorie

Smart working: dal 1° aprile 2024 si torna alle regole ordinarie, cosa cambia

Smart working: dal 1° aprile le aziende dovranno tornare alle regole ordinarie.

Il 31 marzo è in scadenza il termine, previsto dalla legge di conversione del decreto anticipi, entro il quale si garantisce il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile in favore di genitori con figli minori di 14 anni e lavoratori fragili particolarmente esposti al rischio Covid.

Sarà necessario stipulare un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente ed effettuare le relative comunicazioni telematiche ordinarie per poter lavorare in modalità agile.

Smart working: dal 1° aprile 2024 si torna alle regole ordinarie, cosa cambia

Sta per terminare anche l’ultimo periodo che garantisce l’accesso allo smart working agevolato.

Dopo l’introduzione durante l’emergenza sanitaria e le varie modifiche e proroghe che si sono susseguite nel tempo, la data del 31 marzo 2024 segna la scadenza per il ritorno alle regole ordinarie anche per le ultime categorie di lavoratori e lavoratrici tutelate.

L’ultima proroga del termine che ha consentito l’accesso al lavoro agile senza necessità di sottoscrivere accordi individuali e con procedure amministrative semplificate, è quella prevista dalla legge di conversione del decreto anticipi, che lo ha esteso fino a fine mese per i:

  • dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni;
  • soggetti fragili maggiormente esposti al rischio di contagio Covid.

Fino al 31 marzo 2024, quindi, queste due particolari categorie hanno diritto allo smart working semplificato.

Nello specifico, i genitori con figli under 14 hanno la possibilità di svolgere l’attività in modalità agile a patto che nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore lavoratore o che beneficia di strumenti di sostegno al reddito riconosciuti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

I lavoratori fragili, invece, hanno bisogno di un’apposita certificazione medica per dimostrare, sulla base delle valutazioni di un medico competente, la maggiore esposizione ai rischi da Covid sia per quanto riguarda l’età, sia la presenza di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità.

In entrambi i casi, il ricorso allo smart working è comunque condizionato alla compatibilità del lavoro agile con le attività svolte.

Per i dipendenti della pubblica amministrazione e i lavoratori cosiddetti super fragili (affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 certificate dal medico competente), invece, le tutele sono venute meno a fine 2023.

Ad ogni modo, per i dipendenti pubblici è in vigore la nuova direttiva che rimanda alle singole amministrazioni la possibilità di concedere lavoro agile in caso di situazioni di salute, personali e familiari gravi e urgenti.

Smart working: cosa cambia dal 1° aprile, tornano accordi e comunicazioni obbligatorie

Dal 1° aprile, come detto, verrà meno anche quest’ultima proroga delle misure emergenziali e per tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato, tornano in vigore le regole previste dalla legge n. 81 del 2017.

A partire da tale data, lo smart working non sarà più considerato un diritto del lavoratore, come accaduto durante il periodo di emergenza sanitaria, ma solo una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Pertanto, sarà possibile farvi ricorso solamente previo accordo individuale tra singolo dipendente e datore di lavoro.

L’accordo individuale, come indicato all’articolo 19 della legge n. 81/2017, può essere a termine o a tempo indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

Inoltre, individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

I datori di lavoro devono conservare l’accordo per almeno 5 anni dalla sottoscrizione, come precisato nel decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022.

Oltre alla firma dell’accordo, torna la necessità di inviare le comunicazioni telematiche al Ministero utilizzando l’apposita procedura sul Portale Servizi Lavoro entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.

Come previsto dal decreto n. 73/2022, però, le aziende non dovranno inviare l’intero accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula, ma solamente comunicare i nominativi dei lavoratori interessati e la data di inizio e fine del lavoro agile.

In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

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