Decreto Cura Italia e DL Liquidità: il punto della FNC e del CNDCEC

Guendalina Grossi - Commercialisti ed esperti contabili

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito un documento che illustra le principali novità introdotte dal DL Cura Italia ed in seguito dal DL Liquidità per sostenere le PMI ed i contribuenti in questo momento di emergenza sanitaria. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Decreto Cura Italia e DL Liquidità: il punto della FNC e del CNDCEC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti in accordo con il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito il documento che illustra i principali interventi per favorire l’accesso ai crediti contenuti nel DL “Cura Italia” e nel DL “Liquidità”, che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.

Il Governo, per aiutare le piccole e medie imprese, ha infatti deciso di potenziare il Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di euro.

A questa misura se ne aggiunge poi un’altra che mira a sostenere le grandi imprese e quei soggetti che hanno esaurito il loro plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI, ovvero la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari.

La parte conclusiva del documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti fa riferimento, infine alle misure adottate dal Governo a sostegno del’internalizzazione del sistema Paese, del settore agricolo e della pesca e dell’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ha spiegato la FNC a proposito delle misure adottate dal Governo per sostenere le PMI, ed i contribuenti in questo momento di emergenza sanitaria.

Il Fondo di Garanzia per le PMI

L’art. 13 del DL “Liquidità” ha modificato, fino al 31 dicembre 2020, la disciplina relativa la Fondo di Garanzia per le PMI, rispetto al precedente intervento già previsto dal DL “Cura Italia”.

Le principali novità riguardano in particolare, la platea dei beneficiari, l’importo massimo garantito per ogni singola impresa e il costo della concessione della garanzia.

Partendo dalla platea dei beneficiari, la FNC ha spiegato che possono beneficiare dell’accesso al Fondo di Garanzia PMI:

  • le PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni;
  • le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • le imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato
  • concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato;
  • le imprese con posizioni classificate “come inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché non precedente al 31 gennaio 2020.

L’importo massimo garantito sarà di 5 milioni di euro per ogni soggetto e comunque:

  • per accedere alla garanzia diretta del 100%: fino al 25% del fatturato per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di 25.000 euro;
  • per accedere alla garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi): 25% del fatturato per beneficiari con un fatturato minore di 3.200.000 euro, quindi nel limite massimo di 800.000 euro;
  • per accedere alla garanzia diretta del 90%: il maggiore tra il 25% del fatturato, il doppio della spesa salariale annua 2019, il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario.

La percentuale del finanziamento coperta dal fondo di garanzia sarà del:

  • 100% per finanziamenti di importo inferiori a 25.000 euro;
  • 90% più 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e 800.000 euro;
  • 80% più 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • 90% per gli altri finanziamenti che rispettano i requisiti previsti.

La garanzia sarà concessa a titolo gratuito ed i finanziamenti avranno una durata massima di 6 anni, con possibile pre ammortamento fino a 24 mesi.

Un’altra interessante novità riguarda la procedura semplificata che prevede che per i prestiti inferiori a 25.000 euro non sia necessario che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia.

La garanzia di SACE S.p.A

L’art. 1 del DL “Liquidità”, per garantire la necessaria liquidità alle imprese italiane colpite dalla pandemia Covid-19 (esclusi gli Istituti di credito), prevede che SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie (in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste di seguito) in favore degli Istituti di credito e finanziari, nazionali e internazionali, che eroghino finanziamenti alle Imprese.

Potranno accedere al beneficio tutte le Imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva) con i seguenti requisiti:

  • abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza;
  • al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
  • al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  • 25% del fatturato annuo dell’Impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’Impresa non ha approvato il bilancio.

Qualora l’Impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in questione ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano.

La percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A. è del:

  • 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi;
  • 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  • 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Le commissioni annuali dovute dalle Imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

  • per i finanziamenti di PMI, sono corrisposti (in rapporto all’importo garantito) 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  • per i finanziamenti di Imprese diverse dalle PMI, sono corrisposti 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il qaurto, quinto e sesto anno.

É prevista una procedura semplificata che riguarda le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi.

Per le suddette categorie di imprese la procedura sarà la seguente:

  • l’impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;
  • rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
  • erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia.

Le imprese beneficiarie dovranno rispettare alcuni obblighi ovvero:

  • divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020;
  • obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia.

Si ricorda che la durata dei finanziamenti sarà di massimo 6 anni, con possibile pre ammortamento fino a 24 mesi.

Sospensione ex lege dei rientri e dei pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020

Un altro tema oggetto degli approfondimenti della FNC riguarda l’effetto delle sospensioni e moratorie in termini di impatto sul Rating aziendale.

L’ABI e le associazioni delle imprese firmatarie, già prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, si erano impegnate a promuovere presso le Autorità competenti, sia a livello nazionale che europeo, le opportune modifiche alle attuali regole di vigilanza inerenti alle moratorie.

Il 6 marzo 2020 l’Abi aveva poi pubblicato un addendum all’Accordo per il Credito 2019 estendendo l’applicazione della misura “Impresa in ripresa 2.0” ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19, confermando le principali caratteristiche della moratoria:

  • rate scadute da non più di 90 giorni alla presentazione della domanda;
  • sospensione pagamento quota capitale di rata di finanziamento o canone di leasing;
  • durata massima 12 mesi (salvo casi particolari);
  • non sono ammissibili posizioni che abbiano già avuto concessioni nell’arco degli ultimi 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;
  • condizione necessaria è che ove sia presente garanzia, essa possa essere estesa per il periodo di ammortamento aggiuntivo;
  • le operazioni sono impostate su base individuale, senza alcuna forma di automatismo;
  • impegno delle banche a dare risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
  • durata dell’accordo: fino al 31/12/2020.

L’art. 56 del DL “Cura Italia” - “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie Imprese colpite dall’epidemia di COVID-19” prevede che durante il periodo di moratoria gli Intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

L’art. 11 del DL Liquidità ha stabilito anche per i vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, è prevista la sospensione che può essere fatta valere per lo stesso periodo da debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

La sospensione opera sui termini:

  • per la presentazione al pagamento;
  • per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  • previsti ai fini dell’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari nei casi di mancanza di autorizzazione e di difetto di provvista di cui all’art. 9, co. 2, lett. a) e b), e di comunicazione del preavviso di revoca di cui all’art. 9-bis, co.2, della L. n. 386/1990;
  • per il pagamento tardivo con difetto di provvista dell’assegno previsto dall’art. 8, co. 1, della stessa L. 386/1990.

LA FNC ha spiegato che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; se già pubblicati, le Camere provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto ai fini dell’esecuzione del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa”

L’art. 54 del Decreto-Legge “Cura Italia” concerne il Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, il “Fondo Gasparrini”.

Si ricorda che la disciplina del Fondo consente ai titolari di un mutuo concesso da Intermediario bancario o finanziario per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Entrando nel merito di ciò che ha stabilito il DL Cura Italia la FNC ha spiegato che la norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato una riduzione della media giornaliera del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.

Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e il suo importo massimo non può essere superiore a 250.000 euro.

Il MEF, ha chiarito che possono essere ricomprese nella sospensione anche le rate scadute e non pagate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.

Per ulteriori informazioni potrete consultare il documento pubblicato dalla FNC allegato di seguito.

Principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d. «Cura Italia» e nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 c.d. «Liquidità»
Ecco il documento della FNC e del CNDCEC in cui si illustrano i provvedimenti adottati dal Governo nel DL Cura Italia e nel DL Liquidità per sostenere le Imprese e i contribuenti che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-2019

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