Bonus quotazione PMI anche nel 2024: come funziona il credito d’imposta

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Bonus quotazione PMI anche nel 2024, per effetto della proroga contenuta in uno degli emendamenti alla legge di conversione del DL Milleproroghe. Sarà fruibile fino al 31 dicembre il credito d'imposta del 50 per cento riconosciuto sulle spese sostenute, entro il limite di 500.000 euro. Come funziona l'agevolazione e quali sono i requisiti d'accesso

Bonus quotazione PMI anche nel 2024: come funziona il credito d'imposta

Il bonus quotazione torna in campo per le piccole e medie imprese anche nel 2024.

La novità emerge dalla lettura degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe 2024 approvati in Commissione alla Camera, che prorogano l’agevolazione fino al 31 dicembre prossimo.

Il credito d’imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute, sarà riconosciuto entro il limite di 500.000 euro di costi ammissibili e in totale vengono stanziati ulteriori 6 milioni di euro, che si aggiungono ai 20 milioni già previsti per il 2023 e il 2024 ai fini dell’utilizzo del bonus per le PMI.

Bonus quotazione PMI anche nel 2024: come funziona il credito d’imposta

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il bonus quotazione PMI agevola le piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti, fino al limite pari a 500.000 euro (200.000 euro per il 2022).

L’ultima proroga del bonus quotazione PMI era stata prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, che aveva rinnovato la possibilità di accedere al credito d’imposta fino al 31 dicembre 2023.

La legge di conversione del decreto legge Milleproroghe n. 215/2023 si appresta ora a riproporre l’agevolazione anche per l’anno in corso, per effetto dell’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera che prevede quanto segue:

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 89, in materia di credito d’imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024.”

Un rinnovo a regole invariate, per il quale vengono stanziati 6 milioni di euro ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie.

Quali spese rientrano nel bonus quotazione PMI 2024

L’agevolazione che sarà prorogata fino al 31 dicembre 2024 è sicuramente settoriale, ma molto rilevante per le piccole e medie imprese intenzionate ad avviare le procedure per la quotazione.

Sul fronte delle regole operative d’accesso, salvo novità dovrebbero applicarsi quelle previste dal decreto MISE del 23 aprile 2018.

Focus quindi in primo luogo sui costi ammissibili al bonus quotazione PMI, ossia quelli legati alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Nel calcolo del credito d’imposta spettante rientrano inoltre i costi direttamente connessi alle attività di cui sopra prestate da consulenti esterni.

Domanda per il bonus quotazione PMI dal 1° ottobre

La proroga del bonus quotazione PMI consentirà di pianificare le spese da sostenere, ai fini della presentazione della domanda che dovrà avvenire - salvo novità - a decorrere dal prossimo mese di ottobre.

Come nelle precedenti annualità, ci sarà tempo fino al 31 marzo del prossimo anno per richiedere il credito d’imposta, che potrà quindi essere utilizzato dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.

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