L'Agenzia delle Entrate torna a fare luce sulla tregua fiscale 2023: la circolare numero 6 del 20 marzo 2023 raccoglie una serie di chiarimenti utili a definire più nel dettaglio il campo di applicazione delle agevolazioni, dalla sanatoria delle irregolarità formali alla rottamazione quater
Si definisce sempre più nel dettaglio il perimetro di applicazione della tregua fiscale 2023: dalla sanatoria delle irregolarità formali, in cui rientrano anche le fatture elettroniche oltre i termini ma incluse nella liquidazione IVA, alla rottamazione quater che può essere richiesta anche per i carichi che riguardano solo le sanzioni, nuovi chiarimenti arrivano con la circolare numero 6 del 20 marzo 2023.
Si avvicinano le prime scadenze da rispettare per beneficiare delle agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2023 e l’Agenzia delle Entrate fa luce sull’operatività con un documento che passa a rassegna una serie di quesiti sulle modalità applicative dei diversi strumenti messi in campo.
Tregua fiscale 2023, la circolare con i chiarimenti
Come funziona la tregua fiscale 2023? Per una sola domanda ci sono tante risposte, che l’Amministrazione finanziaria ha raccolto nella circolare numero 6 del 2023.
Alle indicazioni fornite con i primi documenti di prassi pubblicati a inizio anno per illustrare le novità introdotte con l’ultima Manovra, si aggiungono nuovi chiarimenti pensati anche per sciogliere i quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria sui seguenti punti:
- definizione agevolata degli avvisi bonari;
- sanatoria delle irregolarità formali;
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
- adesione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale;
- rottamazione delle cartelle.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 6 del 20 marzo 2023
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi
Con 28 pagine di nuove istruzioni, l’Agenzia delle Entrate definisce sempre più nel dettaglio il raggio d’azione della tregua fiscale 2023 anche in vista delle prime date di scadenza imminenti che i contribuenti devono rispettare per accedere ai benefici previsti.
Tregua fiscale 2023 | Data | Tipologia di scadenza |
---|---|---|
Definizione agevolata avvisi bonari | Entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo |
Versamento delle somme dovute con sanzioni ridotte |
Sanatoria delle irregolarità formali | 31 marzo 2023 (e 31 marzo 2024 in caso di pagamento rateale) | Versamento di 200 euro (o di due rate da 100 euro) |
31 marzo 2024 | Rimozione di omissioni e irregolarità | |
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie | 31 marzo 2023 prima o unica rata | Pagamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo |
Pagamento rateale:
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Pagamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo in 8 rate di pari importo | |
31 marzo 2023 | Rimozione di omissioni e irregolarità | |
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento | ||
Atti del procedimento di adesione | entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo | Pagamento dell’intero importo o della prima rata |
Avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero | Entro il termine di presentazione del ricorso | Pagamento dell’intero importo o della prima rata |
Definizione agevolata liti pendenti | 30 giugno 2023 | Presentazione domanda |
30 giugno 2023 | Pagamento in un’unica soluzione o prima rata (fino a 20 trimestrali) | |
Per ciascun anno:
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Pagamento delle rate successive alla prima | |
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie | 30 giugno 2023 | Sottoscrizione dell’accordo |
20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo | Pagamento degli importi dovuti o comunque della prima rata | |
Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione | 30 giugno 2023 | Rinuncia |
Entro 20 giorni dall’accordo | Pagamento integrale delle somme dovute | |
Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi | 31 marzo 2023 | Versamento integrale della sola imposta in un’unica soluzione o prima rata (fino a 20 trimestrali) |
Stralcio dei carichi fino a mille euro | 30 aprile 2023 | Annullamento automatico |
Rottamazione quater | 30 aprile 2023 | Domanda di accesso alla definizione agevolata |
31 luglio 2023 | Pagamento in un’unica soluzione o della prima rata (fino a 18 rate) | |
Per ciascun anno:
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Pagamento delle rate successive alla prima |
Tregua fiscale 2023, come funziona la sanatoria delle irregolarità formali? Valida anche per le fatture tardive
E proprio sulla sanatoria delle irregolarità formali, per cui è prevista una prima e prossima scadenza per poterne beneficiare, la circolare numero 6 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti.
Rientrano tra le violazioni che possono essere sanate con il versamento di 200 euro entro il termine del 31 marzo, come previsto in via eccezionale dalla Legge di Bilancio 2023, anche i seguenti errori:
- indicazione errata del codice “natura” nelle fatture elettroniche non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR a patto che non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta;
- l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
- il mancato invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
È bene, infine, specificare che la Manovra ha previsto una sanatoria per le irregolarità commesse fino al 31 ottobre 2022 e che per perfezionare la procedura è necessario versare gli importi dovuti, in un’unica tranche o in due rate, e rimuovere violazioni ed errori entro la scadenza del 31 marzo 2024.
Tregua fiscale 2023: dettagli sul ravvedimento speciale con la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Nella tabella di marcia della tregua fiscale 2023, il 31 marzo prossimo segna anche la data ultima per beneficiare del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie che permette di effettuare il versamento delle somme dovute beneficiando di una riduzione a un diciottesimo della sanzione minima.
E anche su questo fronte l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti facendo luce sull’estensione del perimetro di applicazione.
Se da un lato non è possibile avvalersi dei benefici previsti dall’ultima Legge di Bilancio per il versamento utile a prorogare il regime impatriati, escluso anche dal ravvedimento ordinario, dall’altro è possibile beneficiare delle agevolazioni per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973.
Queste ultime, però, come del resto tutte le altre incluse nella regolarizzazione, non devono essere già state contestate.
Tregua fiscale 2023: rottamazione quater anche solo per le sanzioni: i dettagli nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Nella lista delle prossime e importanti date di scadenza da considerare per l’accesso alla tregua fiscale 2023 non può mancare il 30 aprile 2023 che segna il termine ultimo per presentare domanda di accesso alla rottamazione quater.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono rientrare nella definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche le cartelle che riguardano solo le sanzioni, in particolare precisa:
“Si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193”.
Le indicazioni riguardano anche aspetti più pratici, utili per la presentazione della domanda, come la necessità di indicare il numero identificativo della cartella in caso di accesso alla rottamazione quater per carichi precedentemente ricompresi nella rottamazione-ter.
Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di beneficiare della definizione agevolata anche per i debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, con riferimento al residuo importo dovuto, ovvero sottraendo quanto già versato a seguito di rateazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tregua fiscale 2023, dalle irregolarità formali alla rottamazione quater: la circolare con i chiarimenti