Rimborso mensa scolastica: c’è l’esenzione dall’imposta di bollo

Tommaso Gavi - Imposte

Rimborso mensa scolastica, le domande ai comuni presentate dai genitori hanno l'esenzione dell'imposta di bollo. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 227 del 2 aprile 2021 dell'Agenzia delle Entrate: la richiesta segue le stesse regole per il mandato di pagamento del servizio mensa, che è soggetto a IVA e quindi esente dall'imposta di bollo per il principio di alternatività.

Rimborso mensa scolastica: c'è l'esenzione dall'imposta di bollo

Rimborso mensa scolastica, per le istanze al comuni presentate dai genitori per ottenere le somme anticipate c’è l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 227 del 2 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria richiama le norme di riferimento e ribadisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo.

Ogni richiesta segue le regole previste per il mandato di pagamento del corrispettivo del servizio mensa, soggetto a IVA e quindi esente dall’imposta di bollo.

Rimborso mensa scolastica: c’è l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo

Le domande di rimborso per le somme pagate per il servizio di mensa scolastica dai genitori hanno l’esenzione dall’imposta di bollo.

Questo è uno dei chiarimenti presenti all’interno della risposta all’interpello numero 227 del 2 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 227 del 2 aprile 2021
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo sulle istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica.

Lo spunto per le delucidazioni nasce ancora una volta da un caso concreto: il quesito di un comune istante che eroga il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’obbligo, che è stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus.

L’istante chiede, quindi, se è previsto il versamento dell’imposta di bollo per la presentazione delle istanze per il servizio non fruito, per il quale il comune emette un provvedimento di rimborso identificando i beneficiari e la somma da rimborsare.

L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 stabilisce quanto segue:

“Sono soggetti all’imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa” e l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto, per quanto di interesse, dispone che le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio.”

La disposizione non deve essere applicata al caso in questione dal momento che il comune non emette un provvedimento amministrativo nei confronti di chi presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato.

Allo stesso modo non si deve applicare l’articolo 5, comma 5, della tabella B annessa al Dpr n. 642/1972 che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le:

“Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che il comune non si limita a prendere atto della richiesta di rimborso, ma emette un mandato di pagamento di un accredito superiore a 77,47 euro assoggettato all’IVA in base all’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, ovvero il decreto IVA.

Tale mandato è legato ad una precedente valutazione della domanda da parte del comune e supera il limite per il quale deve essere eventualmente versata l’imposta di bollo.

Rimborso mensa scolastica: l’alternatività tra IVA e imposta di bollo

A chiarire l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di rimborso delle somme versate per il servizio di mensa scolastica è l’articolo 6 della tabella B allegata al Dpr n. 672/1942, prevede l’esenzione dall’imposta in questione per i corrispettivi di operazioni assoggettate all’IVA.

La disposizione sancisce l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti che sono indicati nell’articolo 13 della tariffa, in relazione al pagamento di somme legate ad attività soggette ad IVA.

In merito l’Agenzia delle Entrate richiama il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo: dal momento che il servizio mensa non è soggetto a quest’ultima imposta, anche la richiesta ne è esente.

A stabilirlo è l’articolo 14 della tabella richiamata, che prevede l’esenzione per “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’Imposta di bollo”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche per tutte le istanze dirette agli uffici del Comune per il rilascio di provvedimenti amministrativi: istanze per utilizzo locali, istanze per aperture di esercizi commerciali, istanze per concessione loculo, istanze per occupazione suolo pubblico, istanza per impianti pubblicitari ecc.

Nel documento di prassi viene ribadito che le norme relative a esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva.

Nel caso concreto devono dunque essere applicate esclusivamente ed inderogabilmente alle fattispecie previste dalla norma:

  • quelle elencate nella tabella, allegato B, al Dpr n. 642/1972;
  • quelle di specifiche disposizioni normative.

Negli altri casi si deve sempre rispettare di assoggettamento dell’atto o del documento all’imposta di bollo.

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