Prodotti alla canapa: Iva ridotta al 10% per quelli destinati all'alimentazione, aliquota ordinaria per i beni del settore florovivaistico. Con la risposta all'interpello numero 232, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per individuare la giusta aliquota da applicare.
Prodotti alla canapa, Iva ridotta oppure ordinaria? Con la risposta all’interpello numero 232 del 12 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole a cui attenersi per individuare la giusta aliquota da applicare.
Ai prodotti destinati all’alimentazione si applica l’aliquota del 10%, mentre per la florescenza di canapa, destinata al settore florovivaistico, deve essere versata l’imposta ordinaria.
Lo spunto per il chiarimento viene fornito dal titolare di un’azienda agricola che, in linea con la Legge numero 242 del 2 dicembre 2016, con disposizioni in materia di “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ne ha avviato la coltivazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 232 del 12 luglio 2019
- Aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.
Prodotti alla canapa, Iva ridotta oppure ordinaria? Risponde l’Agenzia delle Entrate
L’imprenditore agricolo, attraverso un processo di manipolazione e
trasformazione, dà vita a quattro tipologie di prodotti:
- olio di canapa;
- panelli di canapa;
- farina di canapa;
- florescenze di canapa.
I primi tre destinati all’alimentazione umana, le ultime al settore del florovivaismo. E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta aliquota IVA da applicare nei diversi casi.
Con la risposta all’interpello numero 232 del 12 luglio 2019, arrivano i chiarimenti sul tema punto per punto:
- all’olio si applica l’aliquota del 10%, come previsto dalla Tabella A allegata al Decreto IVA;
- stesso regime IVA per i pannelli e la farina di canapa; .
- aliquota ordinaria, invece, per le florescenze, non classificabili in nessuna delle categorie della Tabella A allegata al Decreto IVA, in cui vengono menzionate tutte le tipologie di prodotti a cui si applica l’aliquota ridotta.
Prodotti alla canapa, classificazione e regime IVA: i chiarimenti delle Entrate
Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate innanzi tutto richiama la legge numero 242 del 2 dicembre 2016, che reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e disciplina la possibilità di ottenere dalla sua coltivazione prodotti come alimenti, ma anche coltivazioni destinate al florovivaismo.
Determinanti per stabilire il corretto trattamento IVA, la modalità con cui vengono realizzati i prodotti e la classificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornita al contribuente.
Nel documento si legge:
L’olio di canapa, come chiarisce l’imprenditore agricolo, “si ottiene per spremitura a freddo del seme, tramite una pressa a ciclo continuo per semi oleosi, usata anche per spremere semi di girasole, colza, soia. La compressione delle sementi di canapa produce due prodotti: l’olio di canapa e il panello di canapa. L’olio ottenuto viene sottoposto a travaso e filtrazione, tramite filtri utilizzati anche per i vini, per eliminare le impurità. Le percentuali ottenute dallo schiacciamento delle sementi sono dal 15% al 30% per l’olio e dal 60% al 75% per il panello di canapa, con il 10% circa di scarti di lavorazione”.
Il descritto procedimento di lavorazione, e le descritte caratteristiche merceologiche dell’olio di canapa, quindi, inducono a ritenere che tale prodotto sia riconducibile alla voce doganale 15.07 della la Tariffa Doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, titolata “Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati”, lettera D: “altri oli”.
Una voce che rimanda alle tipologie di prodotti menzionati nella Tabella A allegata al Decreto IVA, nella parte in cui vengono menzionati i casi in cui si applica l’aliquota al 10%.
Stesso discorso vale per farina e pannelli che possono rientrare nella definizione di “panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi”.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, invece, alla florescenza di canapa si applica l’aliquota ordinaria perché classificata dall’Agenzia delle Dogane nella categoria “semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”, alla voce 1211: “piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati”.
Nel testo si legge:
“Tale prodotto, così come descritto e classificato, non è riconducibile tra quelli previsti nelle parti II, II-bis e III, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972”.
Dopo aver passato a rassegna le caratteristiche dei quattro prodotti, l’Agenzia, in conclusione, fornisce un ultimo chiarimento: per i beni analizzati non è ammessa la possibilità di applicare le percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Prodotti alla canapa, Iva ridotta oppure ordinaria? Rispondono le Entrate