Cessione crediti IRES: c’è l’obbligo di bilancio consolidato

Tommaso Gavi - Ires

Cessione crediti IRES, una società partecipata può effettuarla se vengono rispettati i requisiti del gruppo tra i soggetti con obbligo di bilancio consolidato. Lo spiega la risposta all'interpello numero 233 del 31 luglio 2020.

Cessione crediti IRES: c'è l'obbligo di bilancio consolidato

Cessione crediti IRES: può essere effettuata da una società partecipata se vengono rispettati i requisiti del gruppo tra i soggetti con obbligo di bilancio consolidato.

I chiarimenti sulla questione sono forniti dalla risposta all’interpello numero 233 del 31 luglio 2020.

Con la partecipazione di maggioranza ad un gruppo, sia civile sia fiscale, si può cedere il proprio credito.

L’obbligo di redigere il bilancio consolidato deve essere inteso come astrattamente imposto dalla norma: viene soddisfatto anche quando non è adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, come nel caso di una controllante estera.

Cessione crediti IRES: c’è l’obbligo di bilancio consolidato

Una società partecipata può effettuare la cessione crediti IRES, che risultano dalla dichiarazione annuale della partecipata, se vengono rispettati i requisiti del gruppo tra i soggetti con obbligo di bilancio consolidato.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 233 del 31 luglio 2020, che riepiloga il quadro normativo di riferimento.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 233 del 31 luglio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - cessione credito IRES alla controllante ex articolo 43-ter, comma 4, del d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602.

L’obbligo di redigere un bilancio consolidato deve essere inteso come astrattamente imposto dalla norma, anche cioè quando tale obbligo non è adempiuto perché già assolto da un altro soggetto.

Un esempio a riguardo è il caso di una controllante estera, a sua volta già obbligata.

L’istante è una partecipata composta da due altre società, che fa capo a sua volta ad una compagnia.

La partecipata in questione è esonerata dall’obbligo di consolidamento previsto dall’articolo 95 del decreto legislativo numero 209 del 2005, poiché è la stessa compagnia a depositare il bilancio presso il registro delle imprese.

Prima di rispondere alla richiesta della possibilità di cedere il credito IRES, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.

La cessione delle eccedenze dell’imposta è regolamentata dall’articolo 43-ter, comma 1, del Dpr n. 602/1973, che stabilisce quanto segue:

“Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.”

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni si applicano:

“alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015.”

Si può cedere il credito sia nel caso di gruppo fiscale, se c’è una partecipazione di maggioranza, sia nel caso di gruppo civile, quando le società a capo del gruppo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Cessione crediti IRES: quando viene soddisfatto l’obbligo di redigere il bilancio consolidato

Nella spiegazione collegata all’obbligo di redigere il bilancio consolidato per poter cedere crediti IRES, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione numero 488 del 1996.

Nello specifico il documento di prassi chiarisce che la cessione delle eccedenze è consentita tra i soggetti che hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e non tra quelli che ne hanno la mera facoltà.

Tale obbligo deve essere inteso come astrattamente imposto dalla norma, anche se non è adempiuto poiché assolto da un altro soggetto.

Un esempio è il caso di una controllante estera, a sua volta già obbligata.

Nello specifico l’articolo 28, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 1991, stabilisce che non sono soggette all’obbligo le imprese a loro volta controllate, quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata.

Un altro riferimento da tenere in considerazione è il Dl n.205/1995.

Nello specifico l’articolo 95 stabilisce che:

“1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127.”

Il successivo articolo 97 prevede inoltre che:

“1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.

2. L’esonero è subordinato alle seguenti circostanze: a) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; c) che l’impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata.”

L’Agenzia delle Entrate quindi sposa la soluzione proposta dall’istante ed accorda allo stesso la possibilità di cedere il credito derivante dalle eccedenze IRES, che emergono dalla dichiarazione annuale, solo se sussistono i requisiti presenti all’interno della normativa di riferimento.

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