Trattamento impositivo di Bitcoin e criptovalute

Un approfondimento su Bitcoin e criptovalute: dalla definizione all'inquadramento giuridico fino ad arrivare a un focus sul trattamento impositivo con uno sguardo al futuro. La diffusione delle monete elettroniche determina un fiume di denaro che, per forza di cose, deve essere controllato.

Trattamento impositivo di Bitcoin e criptovalute

Il Bitcoin (che prenderemo come riferimento in quanto la più diffusa tra le criptovalute), la moneta virtuale utilizzata per transazioni online, concepita nel 2008 ed introdotta nel 2009, non richiede intermediari e non fa uso di un ente centrale.

Per questo si definisce valuta peer to peer.

Come una qualsiasi moneta i Bitcoin permettono comunque l’acquisto di beni e servizi ed esistono diversi siti dove è possibile cambiare i propri Bitcoin con Dollari, Euro, Yen o altre valute.

I Bitcoin possono infine essere accantonati in un portafoglio elettronico nel proprio pc, oppure essere affidati ad una banca elettronica.

Come detto, è un sistema decentralizzato, che non prevede per le transazioni l’intervento di banche o altri intermediari e con un software completamente open source. E a differenza degli acquisti con carta di credito, le transazioni avvengono in modo anonimo.

Il vero problema, del resto, è proprio che questo genere di monete potrebbero diventare una sorta di paradiso fiscale virtuale. E le varie Amministrazioni fiscali, consapevoli di questo, si stanno cominciando a porre il problema.

Bitcoin e criptovalute: che cosa sono e su quale sistema si basano

Ma come funziona il “sistema” bitcoin?

Le unità di Bitcoin (e delle altre criptovalute) hanno natura puramente immateriale, riflettendosi in mere scritture contabili che entrano a far parte del Blockchain, un registro distribuito di tutte le transazioni. I singoli Bitcoin vengono immessi in circolo tramite il cosiddetto “mining”, cioè l’estrazione.

La verifica della univocità e sicurezza delle transazioni avviene tramite la soluzione di operazioni matematiche complesse, per risolvere le quali occorre una notevole potenza di calcolo (ormai quasi del tutto preclusa all’utente domestico, per via della considerevole quantità di energia e disponibilità di hardware che queste operazioni richiedono).

Tale verifica è essenziale per il funzionamento del sistema, e viene dunque ricompensata con l’assegnazione gratuita di Bitcoin.

Tutte le transazioni, confermate tramite il mining, sono incluse nella blockchain in modo univoco e matematicamente certificato.

I portafogli di Bitcoin permettono di fare una transazione soltanto a chi ne possiede la “chiave privata”, una stringa alfanumerica protetta da una comune password che viene utilizzata per firmare le transazioni, certificando matematicamente l’identità del proprietario di quel portafoglio.

Esistono peraltro diverse piattaforme informatiche dove è possibile convertire le criptovalute in altri beni, a cominciare dalle monete a corso forzoso; ma, progressivamente, le criptovalute stanno prendendo piede al punto da aver iniziato ad essere accettate come mezzo di pagamento da diversi venditori di beni e fornitori di servizi in tutto il mondo.

Addirittura, sono già nati dei bancomat di Bitcoin dove è possibile acquistarli, per poi spenderli presso chi si sia disposto ad accettarli.

Bitcoin e criptovalute: l’inquadramento giuridico

Tanto premesso sul funzionamento, qual è il corretto inquadramento giuridico da dare ai Bitcoin e alle altre criptovalute?

Una prima strada è quella che riconduce Bitcoin alla categoria giuridica di denaro.

Tuttavia, in un mondo di monete a corso forzoso, il denaro in senso tecnico è solo quell’insieme di banconote e monete cartacee che viene emesso, o autorizzato dalle banche centrali, e che da esse riceve valore legale.

Una seconda ipotesi da considerare è quella di ricondurre i Bitcoin alla categoria di “prodotti finanziari”: essi possono infatti essere estratti o acquistati anche con finalità di investimento dei propri risparmi.

Anche i “prodotti finanziari” in senso tecnico sono però soltanto quelli che ricadono in una definizione ufficiale, fornita in questo caso dal Testo Unico della Finanza, secondo il quale sono tali “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

A questo punto, non resta che un’ultima via e cioè considerarlo come merce. Del resto, come l’oro e l’argento, esso ha valore fintantoché le persone e le aziende sul mercato decidono liberamente di attribuirgli valore. Pertanto, l’inquadramento più corretto di Bitcoin (e delle altre criptovalute in genere) è che sia un bene, nel senso fatto proprio e definito dal codice civile: «“sono beni le cose che possono fare oggetto di diritti”» (art. 810 c.c.).

Naturalmente si tratterà di un bene mobile immateriale.

Visto il funzionamento e la natura giuridica, bisogna affrontare il profilo più “spinoso” quello del trattamento tributario, laddove, peraltro, la disciplina di una materia così delicata necessiterebbe quanto meno di un intervento in sede comunitaria.

Trattamento impositivo di Bitcoin e criptovalute

Per giungere ad un corretto inquadramento della fattispecie ai fini Iva la Corte di Giustizia, in data 22 ottobre 2015, ha comunque stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale “Bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

La sentenza della Corte ha dunque messo un punto fermo sulla vicenda, almeno ai fini imposte indirette (e con riferimento però solo ad una dei vari utilizzi di bitcoin).

Cambiare un euro con un Bitcoin equivale quindi ad una prestazione di servizi ed essendo il bitcoin assimilabile ad uno strumento di pagamento, come stabilito dalla Corte di Giustizia, l’operazione è esente ai fini IVA.

La soluzione data dalla sentenza riguarda però solo il caso in cui il bitcoin sia cambiato in un altro e venga richiesto un corrispettivo per detta operazione, attenendo cioè, in sostanza, solo all’attività degli exchangers, cioè di quei soggetti che cambiano bitcoin (e non essendo invece per esempio applicabile agli utilizzatori finali, né ai miners, cioè a coloro che “estraggono” i Bitcoin).

Anche sul fronte nazionale qualcosa si è mosso.

Il 2 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha infatti emesso una Risoluzione (la n. 72/e del 2 settembre 2016), assimilando, tra le altre, le valute virtuali a valute estere.

Riguardo alla fattispecie del prelievo della valuta dai conti o depositi, l’art. 67 co. 1-ter del TUIR stabilisce del resto che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.

In presenza di quest’obbligo, devono dunque essere dichiarate tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia.

Considerato dunque che la moneta elettronica dovrebbe costituire un “surrogato” dei contanti, l’acquisto di valuta virtuale contro valute estere provenienti da conti correnti dovrebbe equivalere al prelievo della valuta estera dal conto, il che, come detto, potrebbe generare reddito imponibile in base al citato disposto normativo.

Insomma, un quadro ancora molto confuso, in cui la Risoluzione intervenuta, che comunque è intervenuta solo in sede di risposta ad interpello, con tutti i limiti della fattispecie, non ha portato la richiesta chiarezza, anche considerato che la chiarezza in un tale settore non può prescindere da un tema fondamentale, di competenza di altri organi (Banca d’Italia in primis), quale quello della esatta definizione giuridica dei bitcoin.

Sempre sul fronte fiscale, inoltre, le istruzioni alla compilazione del quadro RW dello scorso anno prevedevano, finalmente, anche una specifica indicazione in tema di valute virtuali.

Nella tabella dei codici delle attività detenute all’estero viene infatti specificato che occorre indicare – con il codice 14 – anche tale tipo di valute, con la specifica che il codice dello Stato estero può non essere indicato.

In sostanza, per la prima volta, viene esplicitato dalle istruzioni relative al quadro RW che, all’interno del medesimo quadro, vanno indicate anche le valute virtuali, laddove, in base a quanto dispone l’articolo 4 del Dl. 167/1990, le persone fisiche (oltre agli enti non commerciali e alle società semplici) devono compilare il quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di detenzione di “investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”.

Trattamento impositivo di Bitcoin e criptovalute: uno sguardo al futuro

In conclusione, al di là delle possibili soluzioni tecnico-giuridiche, ciò che appare innegabile è che la diffusione delle monete elettroniche andrebbe in qualche modo governata, anche perché espone i suoi utenti a notevoli rischi.

E questo non solo da un punto di vista tributario, ma anche della disciplina antiriciclaggio.

In attesa, dunque, che la comunità internazionale e le istituzioni europee adottino le opportune misure regolatorie del fenomeno delle “virtual currencies”, appare necessario che il legislatore nazionale adotti specifiche misure.

Entro dieci anni, infatti, le tecnologie che si basano sui principi della blockchain registreranno le transazioni finanziarie correlabili al 10 per cento del PIL mondiale.

E dunque bisogna evitare di trovarci a che fare con un fiume di “denaro” senza controllo.

Quel che è certo è che assistiamo oggi ad uno scontro tra sistemi finanziari, laddove non può sfuggire che, spesso, i ribassi delle criptovalute seguono a proclami di inaffidabilità, lanciati proprio da parte della comunità finanziaria tradizionale.

Le fluttuazioni avvengono anche per effetto di una serie di notizie “negative” (come anche gli annunci regolatori degli Stati, Cina e Corea del Sud in primis), che spingono gli investitori a liberarsi della moneta virtuale.

Le criptovalute sono dunque un mondo in evoluzione, a ritmi impensabili fino a solo qualche anno fa e forse talmente veloci da precorrere anche ogni previsione.

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