Assicurazione INAIL rider, obbligatoria dal 1° febbraio: le istruzioni da seguire

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Assicurazione INAIL rider, obbligatoria dal 1° febbraio: arrivano le istruzioni operative per le imprese di delivery e i lavoratori da parte dall'Istituto. Come mettersi in regola, come calcolare il premio assicurativo, in che modo procedere in caso di infortunio: tutti i dettagli nel documento del 23 gennaio 2020.

Assicurazione INAIL rider, obbligatoria dal 1° febbraio: le istruzioni da seguire

Assicurazione INAIL rider, obbligatoria dal 1° febbraio: a fornire le istruzioni operative, che imprese e lavoratori devono seguire, è l’Istituto con il documento del 23 gennaio 2020.

Dopo un lungo iter, anche i rider, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme anche digitali hanno diritto alle stesse prestazioni economiche, protesiche e riabilitative, e sanitarie integrative riconosciute che l’INAIL riconosce ai lavoratori dipendenti.

Con il versamento del premio da parte dell’impresa di delivery, i rider sono assicurati per tutti gli infortuni sul luogo di lavoro e anche per quelli in itinere.

Si tratta di una novità stabilita dal Decreto Crisi Aziendali che ha messo nero su bianco regole e tutele per quanto riguarda il contratto, la retribuzione e l’assicurazione INAIL di questa nuova e particolare categoria di lavoratori.

Assicurazione INAIL rider obbligatoria dal 1° febbraio: gli adempimenti per le imprese di delivery

Dal 1° febbraio 2020 debutta l’assicurazione INAIL obbligatoria per i rider. E spetta all’impresa di delivery procedere con tutti gli adempimenti:

  • se l’azienda non è già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), entro la scadenza del 1° febbraio deve presentare all’Istituto la denuncia di iscrizione per tutte le attività svolte per la valutazione del rischio e il calcolo del premio assicurativo;
  • se è già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa, l’azienda deve presentare entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, la denuncia di variazione attività con riferimento alla consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi non ancora denunciati.

Nelle istruzioni operative pubblicate il 23 gennaio 2020 dall’INAIL si legge:

“Nelle denunce di esercizio o di variazione il soggetto assicurante deve dichiarare la lavorazione svolta dai lavoratori autonomi in questione, indicando anche il tipo (o i tipi) di mezzi utilizzati dai rider per effettuare le consegne. Ciò in quanto la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del diverso mezzo utilizzato per le consegne.

Nelle denunce dovrà, altresì, essere indicata la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa la modalità a piedi (ad esempio, consegna merce con velocipede 50%, con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza l’ausilio di mezzi di trasporto 15%).”

Inoltre l’impresa, per la determinazione del premio assicurativo, deve fornire tutti i dati relativi alle retribuzioni presunte dei lavoratori.

Come effettuare il calcolo per la retribuzione presunte?

Nel documento INAIL la formula:

“numero delle giornate presunte di effettiva attività x 48,74 euro, valore della retribuzione convenzionale attuale”

Basta anche una sola consegna nell’arco delle 24 ore per considerare la giornata come di effettiva attività.

Dopo aver presentato la denuncia di iscrizione o variazione, l’azienda riceve via PEC il certificato di assicurazione e conteggio del premio oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, l’indicazione dell’importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nella comunicazione.

Assicurazione INAIL rider obbligatoria dal 1° febbraio: prestazioni infortunio e malattia professionale

L’assicurazione INAIL obbligatoria anche per i rider dal 1° febbraio è stata introdotta per tutelare questa nuova categoria di lavoratori, particolarmente esposta ai rischi del traffico cittadino, in caso di infortuni.

Con la novità introdotta dal Decreto Crisi Aziendali, hanno diritto a tutte le prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai lavoratori dipendenti.

Per beneficiarne è necessario che le imprese di delivery e rider comunichino gli eventi all’Istituto.

In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, c’è tempo 24 ore per la denuncia INAIL.

Due giorni di tempo, invece, per inviare la comunicazione dei dati dell’infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Gli obblighi non riguardano solo il datore di lavoro, ma anche i rider che sono tenuti a “dare immediata notizia al committente che utilizza la piattaforma anche digitale di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale”.

I dati che il lavoratore deve comunicare all’impresa di delivery sono i seguenti:

  • numero identificativo del certificato medico di infortunio;
  • data di rilascio;
  • i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Nel testo si legge:

“L’obbligo di denuncia di infortunio e l’obbligo di denuncia di malattia professionale da parte della medesima impresa di delivery decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico.

Non ottemperando a tale obbligo, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti”.

Le sedi territoriali INAIL avranno il ruolo di facilitare gli adempimenti assicurativi, monitorare gli effetti delle nuove disposizioni e consentire la fornitura dei dati per l’osservatorio permanente previsto dal Decreto Crisi Aziendali.

Tutte le istruzioni operative nel documento diffuso dall’INAIL il 23 gennaio 2020.

INAIL - Istruzioni operative del 23 gennaio 2020
Copertura assicurativa lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders) – art. 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introdotto dal comma 1, lettera c), della legge 2 novembre 2018, n.128. Prime istruzioni operative.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network