Monitoraggio fiscale degli intermediari: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Il provvedimento AdE in tema di monitoraggio fiscale degli intermediari recepisce le ultime modifiche normative in materia. Riguardano l’ampliamento delle categorie dei soggetti obbligati alla comunicazione e l’aggiunta delle operazioni effettuate in cripto-attività

Monitoraggio fiscale degli intermediari: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 224381 il 9 maggio 2024, contenente le regole riguardanti gli obblighi comunicativi delle operazioni transfrontaliere effettuate per il tramite di intermediari bancari, finanziari e non finanziari, l’Agenzia ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di monitoraggio fiscale nel corso del 2022 e del 2023, concernenti l’ampliamento delle categorie dei soggetti obbligati alla comunicazione e l’aggiunta delle operazioni effettuate “in cripto-attività”.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale

L’articolo 1 del decreto n. 167 del 1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari e gli altri operatori, che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero, di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale o in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

Sulla base del dato normativo, gli intermediari tenuti alla comunicazione sono:

  • gli intermediari finanziari:
    • le banche;
    • Poste italiane S.p.a.;
    • gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
    • gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
    • le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
    • le società di gestione del risparmio, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
    • le società di investimento a capitale variabile, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
    • le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
    • gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 TUF;
    • gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB;
    • Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
    • le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP;
    • gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP;
    • i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB;
    • i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB;
    • le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB;
    • le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
    • gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
    • i consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter TUF.
  • gli altri operatori finanziari:
    • le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB, di cui alla legge n. 1966/1939;
    • i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies TUB.
  • gli operatori non finanziari:
    • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale;
    • i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

L’obbligo di comunicazione riguarda le movimentazioni di mezzi di pagamento da e per l’estero di importo pari o superiore a 5.000 euro eseguite, anche con movimentazione di conti e in valuta virtuale.

La comunicazione, inoltre, è d’obbligo nel caso in cui la movimentazione sia effettuata in cripto-attivitàdi cui all’articolo 67, co. 1, lett. c-sexies), del TUIR”, ossia ogni rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Le novità contenute nel Provvedimento del 9 maggio 2024

Il provvedimento, che aggiorna il precedente atto del 16 luglio 2015, realizza un adeguamento delle disposizioni attuative del richiamato articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

La norma, infatti, ha subito modifiche ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, che ha incluso:

  • nell’ambito oggettivo, i riferimenti alle cripto-attività;
  • nell’ambito soggettivo, i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

A ben vedere, il richiamato articolo 1 era già stato modificato per effetto del DL n. 73 del 2022, con l’abbassamento della soglia rilevante delle operazioni transfrontaliere a 5.000 euro (non più 15.000) e con l’eliminazione dell’obbligo di rilevazione delle operazioni cd. “frazionate. Anche tali modifiche sono state recepite nel provvedimento attuativo.

Si rileva in ultimo che, rispetto al precedente atto del 2015, l’attuale provvedimento ha ampliato le causali da utilizzare ai fini della comunicazione, analiticamente indicate nell’allegato 5, contenente la Tabella delle Causali Analitiche.

Alle causali delle operazioni previste fino ad oggi, le più importanti delle quali sono certamente i bonifici da e verso l’estero, si aggiungono le Polizze assicurative trasferibili e di pegno, identificate con i codiciD8” (Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita) e “D9” (Estinzione polizze assicurative ramo vita).

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