Rosy D’Elia

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Spese mediche: ok a detrazione e bonus cashback, veto sulla lotteria degli scontrini

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Per le spese mediche via libera alla detrazione e al bonus cashback, mentre la lotteria degli scontrini pone difronte a un bivio: beneficiare dello sconto Irpef o tentare la sorte. Due pesi e due misure e resta un punto interrogativo sulla privacy.

Spese mediche, dall’acquisto dei farmaci al pagamento delle visite specialistiche, la detrazione non compromette l’accesso al bonus Cashback, mentre per la lotteria degli scontrini è necessario fare una scelta: optare per la certezza dello sconto Irpef o tentare la sorte con l’estrazione dei premi.

In base alle FAQ, domande a risposte frequenti, pubblicate sul sito dell’App IO, uno degli strumenti utili per ottenere il bonus bancomat, sulla tipologia di spese che danno diritto al 10% di rimborso e al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 12 novembre 2020, emerge un diverso trattamento per i due sistemi che premiano i consumatori sulla base degli acquisti effettuati.

Si fanno due pesi e due misure, e resta un punto interrogativo sulla privacy.

Spese mediche: ok a detrazione e bonus cashback, veto sulla lotteria degli scontrini

Sul portale informativo dell’AppIO, è possibile trovare una serie di risposte sull’accesso al bonus Cashback, partito l’8 dicembre in via sperimentale

La pagina dedicata alle FAQ, domande a risposte frequenti, scioglie anche uno degli interrogativi principali per chi si approccia a questa novità: quali sono le spese che danno diritto al rimborso del 10%?

Sono validi gli acquisti effettuati sul territorio nazionale, con i metodi di pagamento elettronico attivati al Cashback, e quindi con i POS abilitati, o comunque effettuati con carta PagoBANCOMAT, sempre validi a prescindere dal dispositivo di accettazione.

Nel conteggio del bonus bancomat sono inclusi anche i pagamenti resi ad artigiani come idraulici ed elettrici o a professionisti come medici o avvocati, a patto che i loro sistemi di pagamento abbiano le caratteristiche richieste.

Nessuna esclusione, dunque, per le spese mediche, anche in caso di detrazione. Questo dettaglio, infatti, non viene in alcun modo specificato.

La possibilità di beneficiare del bonus bancomat anche per spese mediche e anche in caso di detrazione non è per nulla scontata. Sull’altra grande novità in arrivo, la lotteria degli scontrini, il consumatore è obbligato a scegliere: sconto Irpef o estrazione dei premi in palio. L’uno esclude l’altra.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 351449 dell’11 novembre 2020.

Spese mediche: ok a detrazione e bonus cashback, veto sulla lotteria degli scontrini

Bonus cashback e lotteria degli scontrini sono strumenti simili dal punto di vista del meccanismo messo in atto: si viene premiati per gli acquisti effettuati e per le modalità di pagamento, se il disegno della Legge di Bilancio 2021 non subisce particolari modifiche, infatti, si parteciperà solo con pagamenti tracciabili.

Ma sulle spese mediche per cui si intende beneficiare della detrazione, vengono applicati due trattamenti diversi.

Nel provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il consumatore deve fare una scelta si legge anche la motivazione:

“Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima”.

La questione è, ancora una volta, la privacy. Ma, seppur con sistemi diversi e non con un’associazione diretta come nel caso della lotteria, anche l’AppIO per ottenere il bonus Cashback richiede l’inserimento del codice fiscale.

Si evince anche dal parere positivo fornito dal Garante della Privacy sulla bozza di regolamento per beneficiare del rimborso.

“L’articolo precisa che il soggetto “aderente” è tenuto a registrare nell’APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione (art. 3, commi 1, 2 e 3)”.

Qual è dunque la motivazione per cui sulle spese mediche a cui si applica la detrazione sono previsti due trattamenti diversi:privacy o questioni tecniche?

C’è da aspettarsi nuovi chiarimenti che possano giustificare la disparità, o appianare le differenze.

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