IVA agevolata per guanti, tute e cuffie anche senza finalità sanitarie: in presenza dei requisiti richiesti, all’abbigliamento protettivo si applica regime di esenzione per tutto il 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a prescindere dalla tipologia di cedente o acquirente.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 525 del 4 novembre 2020 che conferma un raggio di azione ampio per l’articolo 124 del Decreto Rilancio, che ha introdotto le agevolazioni IVA per i beni anticovid.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla possibilità di applicare il regime IVA e sul peso che assumono le finalità sanitarie arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un’azienda importatrice di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo provvisti di marcatura CE e certificazione DPI che vende ad aziende della filiera alimentare, della grande distribuzione (GD e DO), del settore sanitario e a grossisti.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per sciogliere alcuni dubbi che riguardano la possibilità di applicare il regime IVA agevolato previsto dall’articolo 124 del Decreto Rilancio: esenzione IVA per il 2020 e aliquota ridotta pari al 5% dal 2021.
Attenendosi strettamente al testo della norma, il particolare trattamento IVA spetterebbe solo in presenza di due requisiti fondamentali:
Ed è proprio su questa ultima condizione che si addensano i dubbi: quali
finalità devono essere considerate sanitarie? Le cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi possono rientrare nel campo di applicazione delle esenzione IVA fino alla fine del 2020 e dell’aliquota pari al 5% per il 2021?
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi dell’azienda con la risposta all’interpello numero 525 del 4 novembre 2020:
“Le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato”.
Dall’Amministrazione finanziaria, quindi, arriva un via libera ad ampio raggio sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA e dell’aliquota agevolata del 5% per i beni anticovid.
La stessa linea, nell’interpretazione della norma, era stata già chiarita con la circolare numero 26 del 15 ottobre 2020.
Nel testo che definisce il campo di applicazione dell’articolo 124 del Decreto Rilancio si legge, infatti, “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.
In particolare, gli articoli di abbigliamento per poter godere dell’IVA agevolata devono avere le seguenti caratteristiche:
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 525 del 4 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 525 del 4 novembre 2020
OGGETTO: IVA – Articolo 124 decreto rilancio – Abbigliamento protettivo.