Com’è noto da oggi è possibile presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Decreto Legge numero 34/2020 (il cd “Decreto Rilancio”).
L’articolo 25 in oggetto è stato attuato dapprima con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 10 giugno, per poi essere ulteriormente “interpretato” dalla successiva circolare numero 15/E, pubblicata sabato (ormai pare sia diventata un’abitudine consolidata quella di pubblicare nei festivi e prefestivi...).
L’Agenzia delle Entrate questa volta ha dovuto fare uno sforzo interpretativo notevole, se non altro considerando come il Decreto Rilancio sia scritto davvero male, con termini diversi utilizzati come se fossero sinonimi, con rinvii normativi casuali, richiami errati delle categorie soggettive e reddituali tributarie (la definizione di redditi di lavoro autonomo di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi è decisamente messa in imbarazzo dal testo del DL 34).
La circolare 15/E dedica un paragrafo, il settimo, alla compatibilità tra i contributi a fondo perduto e la normativa sugli aiuti di Stato prevista in sede europea, prevedendo, una sorta di definizione restrittiva dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25 del DL 34/2020.
L’ultimo paragrafo della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 15/E dello scorso 13 giugno interviene sul tema della compatibilità tra i contributi a fondo perduto e la normativa sugli aiuti di Stato prevista in sede europea.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 15/E del 13 giugno 2020
Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
In particolare, i contributi a fondo perduto non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014
Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
Tra i soggetti esclusi dai contributi a fondo perduto si dovranno quindi aggiungere le seguenti categorie, individuate dal punto 18) dell’articolo 2 del suddetto regolamento europeo ovvero:
Le conseguenze dell’applicazione della normativa europea di cui sopra sono molto importanti e vanno evidenziate per evitare di incorrere in errore:
Occorre evidenziare, a modesto avviso di chi scrive, lo stano paradosso di una previsione normativa che impone limiti rigidi alla percezione di aiuti economici straordinari per far fronte ad un’emergenza sanitaria, paradosso che appare evidente alla luce dell’attuale scelta dei Paesi UE di sospendere il Patto Europeo di Stabilità e di Crescita.
La stessa Ursula Von Der Leyen nello scorso mese di marzo aveva dichiarato:
“L’emergenza sanitaria ha un impatto drammatico sull’economia, molti settori sono colpiti - ha ricordato Von Der Leyen - il lockdown è necessario, ma rallenta severamente l’attività economica.
La scorsa settimana ho detto che avremmo fatto tutto il possibile per sostenere l’economia e i cittadini, e oggi rispettiamo quanto detto.
Gli aiuti di Stato sono i più flessibili di sempre e i vostri Governi possono dare i soldi che servono a ristoranti, negozi, piccole e medie imprese.
Inoltre, cosa mai fatta prima, abbiamo attivato la clausola di salvaguardia ovvero stiamo allentando le regole per consentire ai governi di spendere”.
Alle parole al momento pare non siano seguiti i fatti.