Premi assicurativi INAIL 2020, con la circolare INAIL numero 18 del 6 maggio 2020, l’Istituto rende noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo.
Il documento di prassi è suddiviso in due parti:
All’interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda della professione svolta e nelle apposite tabelle.
Mentre nella prima parte sono fornite le istruzioni sulla generalità dei lavoratori dipendenti, la seconda parte si occupa invece di specifiche categorie di lavoratori.
Insieme alla circolare ci sono 9 allegati che contengono le specifiche tabelle di riferimento per ciascuna categoria di lavoratori.
Con la circolare numero 18 del 6 maggio vengono fornite le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi INAIL 2020, che sono determinati dai limiti di retribuzione delle varie categorie di lavoratori.
INAIL - Circolare numero 18 del 6 maggio 2020
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2020.
Nel documento, nel quale vengono resi noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, è suddiviso in due sezioni:
Mentre la prima sezione riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, nella seconda sezione sono prese in considerazione specifiche categorie di lavoratori.
Nella premessa della prima sezione viene spiegato quali sono i fattori che incidono sulla determinazione dei premi:
Viene poi specificato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti e per l’anno 2020 prevede che tale retribuzione sia di 48,98 euro.
Di seguito viene presentata la tabella riassuntiva con il limite minimo imponibile per le retribuzioni effettive.
Limite minimo giornaliero | Limite minimo mensile |
---|---|
48,98 euro | 1.273,48 |
Per gli operai agricoli il limite giornaliero è di 43,57 euro.
Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l’anno 2020 è fissato a 27,21 euro.
Fanno eccezione quelle per la pesca marittima, di cui viene dato conto all’interno della circolare INAIL.
La base imponibile convenzionale varia anche per i contratti part time, per i quali si deve ricalcolare come segue:
La retribuzione oraria minima è di 7,35 euro.
Una novità, a partire dal 1° febbraio, è l’obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi, anche con contratti di lavoro occasionale e che svolgono attività di consegna di beni per conto di altri, i cosiddetti riders.
Per tale categoria di lavoratori si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
La retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile in relazione al numero delle ore effettivamente lavorate.
Per il 2020 la retribuzione è fissata a 48,98 euro.
La seconda parte della circolare INAIL prende in considerazione i casi in cui, per la natura dell’attività lavorativa svolta, l’accertamento degli elementi necessari per il calcolo del premio ordinario è difficile.
In tali casi sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Tali premi sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.
Le categorie di lavoratori prese in considerazione sono le seguenti:
Per il calcolo della retribuzione minima della prima categoria è previsto un minimale che non sia inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta.
La retribuzione minima annuale è dunque di 14.694 euro.
La tabella a cui bisogna far riferimento per le classi di rischio è la seguente:
Classi di rischio | Premi minimi annuali a persona |
---|---|
1 | 82,30 |
2 | 133,70 |
3 | 190,20 |
4 | 278,30 |
5 | 409,50 |
6 | 508,30 |
7 | 675,30 |
8 | 782,50 |
9 | 1.457,30 |
La peculiarità dei premi di facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto è che possono essere divisi in trimestri, nel caso di recesso e ingresso del socio nell’organismo associativo.
I riferimenti sono riportati nella tabella di sintesi.
Categorie di soci | Premi minimi trimestrali a persona |
---|---|
Facchini I settore | 106,00 euro |
Facchini II settore | 212,10 euro |
Facchini III settore | Il premio minimo del III settore è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore |
Barrocciai, vetturini e ippotrasportatori | 191,20 |
All’interno della circolare sono riportate le specifiche indicazioni da seguire per ognuna delle altre categorie citate.
Inoltre sono disponibili 9 allegati che riportano le ulteriori istruzioni da seguire ma soprattutto le tabelle utili per il calcolo dei premi.
La documentazione è scaricabile dal sito dell’INAIL.