Fattura elettronica fisioterapisti: per chi opera in ambito sanitario ci sono casi in cui vige il divieto assoluto di emettere il documento tramite il Sistema di Interscambio e casi in cui c’è l’obbligo, come per le altre categorie di operatori. L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul tema con la risposta all’interpello numero 78 del 19 marzo 2019.
La discussione su privacy, dati che riguardano i pazienti e regole a cui devono attenersi gli operatori sanitari è sicuramente in cima alla classifica dei temi più dibattuti della fattura elettronica.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 78 del 19 marzo 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 fatturazione elettronica fisioterapisti.
In un primo momento, infatti, il decreto fiscale aveva stabilito un esonero per chi opera in ambito sanitario, poi la Legge di bilancio ha rilanciato con un divieto, stabilendo che, per il periodo d’imposta 2019, in nessun caso è possibile l’emissione del documento in formato elettronico per i documenti che contengono dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria, modificando l’articolo 10-bis del Decreto Legge numero 119 del 2018.
Ma le regole da seguire non sono sempre così immediate, e infatti sul tema sorgono ancora molti dubbi.
Lo spunto per chiarire casi di divieto e di obbligo per gli operatori sanitari all’Agenzia delle Entrate arriva da un fisioterapista abilitato all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista e titolare di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche diretto da un apposito direttore sanitario.
Il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiarire due questioni:
Come si legge nella risposta all’interpello numero 78 del 19 marzo 2019, il punto di partenza per argomentare le risposte è una precisazione inserita sull’articolo 10-bis dal decreto legge numero 135 del 2018:
Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Centrale è il ruolo dell’utente finale della prestazione sanitaria, e sulla base del quadro normativo che si è delineato con gli interventi degli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole da applicare:
L’Agenzia delle Entrate, in chiusura, ribadisce che, anche in presenza di divieto di fatturazione elettronica, resta l’obbligo di documentare la prestazione effettuata in formato analogico.
Con la risposta all’interpello numero 78 del 19 marzo, un altro tassello si aggiunge nel quadro di obblighi, esoneri e divieti che caratterizzano il rapporto tra operatori sanitari e fattura elettronica.