Secondo acconto Irap 2018: è fissata al 30 novembre la scadenza per il versamento dell’importo tramite il modello F24.
Come già visto per l’Irpef, il calcolo potrà essere effettuato con il metodo previsionale o storico, tenendo tuttavia conto delle particolari istruzioni per capire chi paga e chi no in base agli importi emersi dalla dichiarazione dei redditi.
Bisogna infatti distinguere tra l’acconto Irap di novembre per i soggetti Ires e gli importi stabiliti per i soggetti Irpef. Viste le diverse particolarità dell’adempimento in scadenza il 30 novembre 2018, vediamo di seguito tutte le istruzioni per il calcolo e per il versamento con il modello F24.
Il secondo acconto Irap 2018 da versare entro il 30 novembre è dovuto nei seguenti casi:
Si tratta, in pratica, delle stesse regole previste per il secondo acconto Irpef e Ires, due delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi 2018 entro la scadenza il 30 novembre.
Analizziamo nel dettaglio le regole previste per il calcolo di quando è dovuto il secondo acconto Irap.
I soggetti Irpef sono tenuti a versare gli acconti Irap quando l’imposta dichiarata nell’anno considerato (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore ad euro 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
Per i soggetti Ires, invece, non sono dovuti acconti Irap qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro. In caso di debito superiore a 20,66 euro l’acconto è dovuto.
Attenzione però, perché in caso di primo acconto inferiore a 103 euro, l’acconto totale potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Nel caso, invece, di primo acconto Irap 2018 superiore o uguale ad euro 103 gli acconti dovranno essere versati in due rate:
Il codice tributo per il versamento del secondo acconto Irap è il 3813, occorre compilare la sezione Regioni ed indicare l’importo a debito nella colonna 4.
Qualora il contribuente possa fruire di importi a credito da utilizzare in compensazione, questi possono essere indicati nella colonna 5. L’anno di riferimento da indicare è il 2018.