Benefit aziendali: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate. Il rimborso spese per l’acquisto del pc portatile o del laptop e dell’eventuale test d’ingresso per essere ammessi a frequentare le lezioni che i dipendenti hanno sostenuto per i loro figli e per le loro figlie non costituisce reddito di lavoro.
Ma solo quando i benefici rientrano in un programma di welfare rivolto a intere categorie di lavoratori e lavoratrici.
I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 294 del 24 maggio 2022.
Lo spunto per fare luce sul trattamento fiscale di questi particolari benefit aziendali arriva come di consueto dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società che ha intenzione di introdurre una programma di welfare aziendale per i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri, i cosiddetti transferred employees.
L’obiettivo è quello di promuovere l’istruzione dei figli e delle figlie e l’inserimento nel nuovo contesto tramite un rimborso per le seguenti spese:
La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere conferma sull’esclusione dal reddito delle somme corrisposte in linea con quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del TUIR.
Con la risposta all’interpello numero 294 del 24 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria fornisce parere positivo: entrambi i benefit riconosciuti dall’azienda non devono essere considerati redditi di lavoro dipendente, anche il costo d’iscrizione per il sostenimento del test d’ingresso è escluso dal momento che rientra tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.
Ma per l’applicazione di questa regola bisogna tener conto di alcune precise condizioni.
I chiarimenti che arrivano dall’Agenzia delle Entrate affondano le loro radici nel testo dell’articolo 51 del TUIR che al comma 1 definisce il reddito di lavoro dipendente come “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La stessa norma, però, prevede delle eccezioni e in particolare il comma 2 esclude dal perimetro del reddito di lavoro dipendente tra le altre voci anche:
Stando alla formulazione della norma, i servizi educativi possono essere erogati direttamente o tramite terzi o ancora il datore di lavoro può rimborsare i costi sostenuti.
I diversi documenti di prassi hanno definito più nel dettaglio questa particolare tipologia di benefit aziendali.
In particolare la risoluzione numero 37/E del 2021 ha chiarito che “non concorre al
reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese
sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella cd. classe virtuale e,
conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti”.
Perché si possa beneficiare dell’agevolazione, però, è necessario rispettare un requisito fondamentale: il benefit deve essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti o comunque a intere categorie, non può essere destinato a singoli lavoratori o a singole lavoratrici. Una condizione che, nel caso analizzato, risulta pienamente rispettata.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 294 del 24 maggio 2022
Redditi di lavoro dipendente - rimborso spese per l'acquisto di Laptop/Tablet - Art. 51, comma 2, lettera f) ed f - bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)