Assegni familiari e ANF alla prova delle novità al debutto dal 1° marzo 2022.
Con l’avvio dell’assegno unico per i figli a carico, dopo il mese di febbraio cambia la disciplina degli assegni per il nucleo familiare, che saranno parzialmente aboliti.
Potranno ancora fare domanda per gli ANF i nuclei familiari senza figli, per i quali la prestazione continuerà ad essere riconosciuta dall’INPS in favore del coniuge, di fratelli, sorelle e nipoti fino a 18 anni o di età superiore se impossibilitati a lavorare per problemi fisici o mentali.
A fare il punto di cosa cambia a partire dal 1° marzo 2022 è la circolare INPS n. 34, pubblicata il 28 febbraio.
Il debutto dell’assegno unico per i figli a carico a partire dal 1° marzo 2022 stravolge la normativa vigente in materia di assegni familiari e assegni al nucleo familiare.
Le due prestazioni sono abolite ma, come previsto dal comma 3, articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili.
Un addio parziale, sul quale si sofferma nel dettaglio la circolare INPS n. 34 del 28 febbraio 2022, che illustra chi può ancora fare domanda per gli ANF e gli assegni familiari.
Si crea un sistema a doppio binario, e dal 1° marzo 2022:
Il doppio binario si crea anche per i nuclei orfanili, ossia quelli composti da minori titolari di pensione di reversibilità da lavoro dipendente o da maggiorenni impossibilitati a lavorare per problemi fisici o mentali.
Si considera nucleo orfanile anche quello composto dal solo coniuge superstite, se minorenne o con inabilità. E in quest’ultimo caso resterà possibile richiedere gli ANF anche a decorrere dal 1° marzo 2022.
Non sarà più possibile fare domanda di ANF per i nipoti a carico dell’ascendente.
Come specificato dalla circolare INPS n. 34 del 28 febbraio 2022, con l’istituzione dell’assegno unico i genitori dei minori fin ora a carico dell’ascendente potranno presentare domanda per i figli a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.
L’uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente di fare domanda per gli ANF e gli assegni familiari per il coniuge, i fratelli, le sorelle così come per i nipoti orfani di entrambi i genitori non titolari di pensione ai superstiti.
In presenza nel nucleo familiare di un figlio a carico fino a 21 anni, ovvero con disabilità senza limiti di età, il diritto all’assegno unico porterà al venir meno della possibilità di fare domanda INPS per gli ANF.
Solo al compimento del ventunesimo anno di età, ossia una volta venuto meno il diritto a beneficiare dell’assegno unico, tornerà possibile richiedere gli assegni al nucleo familiare per i soggetti diversi dal figlio, quali il coniuge o ad esempio sorelle, fratelli o nipoti per i quali ricorre il diritto alla prestazione.
Le due misure non possono quindi coesistere, anche se relative a soggetti diversi.
La domanda di ANF potrà essere presentata se per i figli maggiorenni e di età inferiore ai 21 anni non sussistano i requisiti per beneficiare dell’assegno unico.
Come evidenziato dall’INPS nella circolare n. 34/2022, la domanda di ANF potrà essere presentata per i soggetti diversi dai figli se nel nucleo familiare non è presente:
Ricapitolando quindi, ai fini della presentazione delle domande per le prestazioni economiche, dal 1° marzo 2022 le regole previste sono le seguenti:
La circolare INPS contiene una serie di dettagli importanti, che aiutano a capire come gestire a livello procedurale il passaggio dalla disciplina degli assegni familiari all’assegno unico.
Un aspetto chiaro è che le richieste di ANF per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2022 saranno accolte solo per i nuclei familiari senza figli.
Resterà in ogni caso possibile richiedere gli arretrati, entro il termine di cinque anni, per i periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022 anche per i nuclei con figli.
Per semplificare il quadro delle novità, l’INPS fornisce un’utile tabella contenente requisiti e condizioni per fare domanda di ANF dal 1° marzo 2022, che riportiamo di seguito:
| Decorrenza | Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022 |
|---|---|
| Beneficiari | Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente; Lavoratori domestici e domestici somministrati; Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995; Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; Percettori di NASpI Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; Beneficiari di prestazioni antitubercolari; Lavoratori in aspettativa sindacale; Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF); Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF |
| Requisiti da possedere alla data del 1° marzo 2022 - composizione del nucleo familiare | Il nucleo familiare del richiedente è composto:
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| Requisiti da possedere alla data del 1° marzo 2022 - condizioni | Nel nucleo familiare non deve essere presente:
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Alla luce di quanto sopra esposto, per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo che hanno già presentato domanda di ANF per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, l’eventuale autorizzazione fornita dalle sedi INPS sarà bloccata d’ufficio, tenuto conto delle nuove indicazioni fornite.
Per i nuclei familiari senza figli, per i quali resta possibile fare domanda di ANF anche dal 1° marzo 2022 e per periodi decorrenti da tale data, restano invariate le istruzioni INPS per l’invio.