Bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator: a partire dalle ore 12 del 4 marzo sarà attivo il canale per presentare la domanda di accesso all’agevolazione tramite il portale Invitalia.
Ci sarà tempo per richiedere il credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di software e attrezzature fino all’importo massimo di 25.000 euro fino alla scadenza del 4 aprile alle ore 17
Insieme al Superbonus turismo, l’agevolazione rientra tra gli incentivi previsti dal DL n. 152 del 2021 di attuazione delle PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La misura sarà accessibile anche nei prossimi anni, fino al 31 dicembre 2024.
Il bonus per il digitale nel turismo rientra tra gli Aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.
Le risorse messe in campo per il 2022 sono pari a 18 milioni di euro. In totale i fondi disponibili ammontano a 98 milioni di euro, con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Risorse | Anno |
---|---|
18 milioni di euro | 2022 |
10 milioni di euro | 2023 |
10 milioni di euro | 2024 |
60 milioni di euro | 2025 |
Il bonus digitalizzazione 2022 può essere richiesto dalle agenzie di viaggi e dai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 che hanno e mantengono per i 5 anni successivi all’ottenimento del beneficio i seguenti requisiti:
Si ha diritto a un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di investimenti e attività di sviluppo digitale:
Non possono essere inclusi, invece, i costi relativi alla intermediazione commerciale.
La lista di spese ammissibili è stilata sulla base di quella già previsto per il credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.
Per stabilire quali sono gli investimenti e le attività che permettono di accedere all’agevolazione, il Decreto PNRR n. 152/2021 fa riferimento all’articolo 9 del DL n. 83/2014.
Più in particolare, nel Decreto interministariale del 29 dicembre 2021, è stato chiarito che possono rientrare nel campo di applicazione del bonus digitalizzazione le seguenti spese:
Gli interventi oggetto dell’agevolazione devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia in un arco temporale di 12 mesi, prorogabili fino a 18, e devono essere basati su una scheda progetto dettagliata e accompagnata da una relazione tecnica.
Tutti i dettagli e le istruzioni sulla presentazione della domanda per ottenere il bonus digitalizzazione 2022 sono contenuti nell’avviso pubblico del ministero del Turismo datato 18 febbraio 2022.
Agenzie di viaggio e tour operator interessate a beneficiare del credito d’imposta hanno la possibilità di richiedere l’agevolazione a partire dalle ore 12 del 4 marzo tramite il canale attivato sul portale Invitalia.
L’accesso sarà possibile tramite le seguenti credenziali:
Una volta all’interno della piattaforma sarà necessario seguire la procedura online:
Agenzie di viaggi e tour operator hanno a disposizione un mese per procedere: la scadenza per richiedere il bonus digitalizzazione è fissata al 4 aprile 2022 alle ore 17.
Entro i 60 giorni successivi, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Dopodiché i soggetti beneficiari possono presentare richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
La richiesta e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario che dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Nel testo si legge:
“Con successivo avviso verranno comunicate le date entro le quali potranno essere presentate le richieste di autorizzazione alla fruizione”
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti per l’utilizzo dei crediti di imposta.