Transizione 4.0: investimenti 2022 fuori dal blocco della compensazione

Tommaso Gavi - Ires

Gli investimenti 2022 sono fuori dal blocco temporaneo della compensazione previsto per i crediti d'imposta degli investimenti relativi a transizione 4.0. Anche se interconnessi negli anni 2023 o 2024

Transizione 4.0: investimenti 2022 fuori dal blocco della compensazione

Arrivano ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al blocco della compensazione per i crediti d’imposta che rientrano nell’agevolazione Transizione 4.0.

Dopo la pubblicazione della risoluzione n. 19 del 12 aprile scorso, che indicava i codici tributo sospesi, ieri è stata pubblicata una nuova FAQ.

Lo “stop” temporaneo alla compensazione non interessa gli investimenti 2022 e precedenti.

Non si applica ai crediti d’imposta relativa agli investimenti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 e a quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Gli investimenti 2022 e precedenti, anche se interconnessi negli anni 2023 o 2024, non rientrano nella sospensione della compensazione del modello F24.

Transizione 4.0, investimenti 2022 interconnessi nel 2023 e 2024: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la FAQ del 16 aprile, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove precisazioni in merito alla sospensione temporanea dei crediti d’imposta relativi all’agevolazione Transizione 4.0.

La risposta torna su quanto previsto dalla risoluzione numero 19 del 12 aprile, relativa alla sospensione temporanea dell’utilizzo dei codici tributo per la compensazione in attesa della pubblicazione del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy per definire le modalità di comunicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti.

Il quesito posto è il seguente:

“In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105.”

Nella risposta l’Agenzia delle Entrate chiarisce, innanzitutto, che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

In entrambe le ipotesi il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936, se è prevista l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024.

Come anno di riferimento deve essere inserito quello in cui è iniziato l’investimento, a prescindere da quello in cui si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

L’Agenzia delle Entrate riposta anche un esempio:

“per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.”

Transizione 4.0: i chiarimenti sulla sospensione della compensazione con modello F24

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, lo “stop” alla compensazione con modello F24 riguarda esclusivamente i crediti previsti dai commi da 1057-bis a 1058-ter, art. 1, della legge n. 178/2020.

Non si applica, invece, agli altri crediti d’imposta per investimenti 4.0, previsti ai commi 1056 e 1057.

Gli investimenti relativi al 2022 e agli anni precedenti, previsti dai commi 1056 e 1057, non rientrano nella sospensione anche se interconnessi negli anni 2023 e 2024.

I beneficiari dovranno compilare il modello F24 come precisato nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, in attesa del decreto MIMIT che stabilirà le modalità della comunicazione degli importi degli investimenti.

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